Per la congruità Iva a rate senza interessi e sanzioni
Pubblicato il 13 luglio 2009
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Le prossime scadenze con cui i contribuenti soggetti agli studi di settore devono fare i conti sono il 16 luglio, termine per il pagamento della seconda rata di chi ha iniziato a pagare il 6 luglio scorso, ed il 5 agosto, termine per il pagamento della prima rata per chi ha scelto di versare con la maggiorazione dello 0,40%. A partire già dal 6 luglio scorso chi vuole adeguare il volume d’affari per la congruità ha la possibilità, disposta dall’articolo 15, comma 6 del Dl 78/09, di rateizzare l’integrazione Iva necessaria, evitando sanzioni e interessi. In merito alla rateazione emerge un’incertezza: il fatto che l’articolo citato intervenga solo sul comma 2 del Dpr 195/99 e non anche sul comma 3 sembra possa voler dire che la rateazione sia utilizzabile solo per l’adeguamento Iva relativamente agli studi e non per la maggiorazione del 3% degli adeguamenti oltre un certo livello. Questa circostanza, che costringerebbe ad un versamento pesante in un’unica soluzione, contrasta con le mire del Legislatore, considerando che la rateazione delle somme per l’integrazione dell’Iva è stata concessa per incentivare gli adeguamenti agli studi.
Per coloro che sono interessati dai parametri la scadenza per l’adeguamento è fissato al 30 settembre, termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Gioia Lupoi
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 3 - L’asseverazione certifica la rispondenza alle scritture
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 3 - Nello spazio annotazioni la fuga dalle anomalie
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