Intercettazioni estese con collegamento sostanziale

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Intercettazioni estese con collegamento sostanziale

Per l’utilizzabilità delle intercettazioni in più procedimenti, ai fini della configurabilità del nesso investigativo unitario tra notizie di reato diverse, è necessaria l’esistenza di un reale e sostanziale collegamento tra i procedimenti (nel caso di specie, reato di tentata estorsione nel quale le intercettazioni sono state autorizzate e reato di frode sportiva).

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 2608 depositata il 21 gennaio 2016, respingendo il ricorso di una Procura avverso la decisione del Tribunale del riesame di negare la custodia cautelare a carico dell’ex Presidente di una società calcistica ed altri indagati per reato di frode calcistica.

Intercettazioni inutilizzabili senza connessione o collegamento investigativo

Il Tribunale, infatti, aveva ritenuto inutilizzabili le intercettazioni impiegate nelle indagini, negando qualsiasi collegamento tra il procedimento che vedeva coinvolto il Presidente quale persona offesa nel reato di tentata estorsione e quello che lo vedeva, assieme altri indagati, correo di frode sportiva.

Dello stesso parere la Cassazione, secondo cui, in siffatti casi – ovvero in assenza di effettiva connessione o collegamento investigativo/probatorio – il divieto di utilizzazione non può essere aggirato, in modo da scavalcare la ratio dell’art. 270 c.p.p. Sicché deve ritenersi che i procedimenti penali sono diversi quando, come in questo caso, esiste tra i due fatti reato un collegamento meramente occasionale, senza che tra le due notitiae criminis esista alcun collegamento derivante da connessione (art. 12 c.p.p.) o da collegamento investigativo (art. 371 bis c.p.p.), con l’eccezione del collegamento probatorio rilevante ai soli fini dell’art. 371 comma 2 lett. C) c.p.p. , ossia quando la prova di diversi reati derivi dalle risultanze delle stesse intercettazioni.

Ora nel caso di specie, il ricorso non si confronta con tali rilievi, poiché non emergono e neppure sono stati indicati dal pubblico ministero, per il reato di frode sportiva, elementi di connessione o collegamento con quello di tentata estorsione ai danni del medesimo soggetto, non potendo bastare al riguardo il riferimento al “nesso investigativo unitario”.

 

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