Per il redditometro contano le due auto del disoccupato

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 12448 dell'8 giugno 2011, ha stabilito che è legittima l’applicazione del redditometro anche al contribuente disoccupato.

La questione è che l’accertamento sintetico è basato sulla proprietà di beni, ossia le fonti di reddito non dichiarato, e non sui redditi da lavoro.

La sentenza riguardava un contribuente disoccupato ma proprietario di due auto di grossa cilindrata: “il dm 10 settembre 1992 individua – spiega la Corte - la disponibilità dei beni indicati come indici e coefficienti presuntivi di capacità contributiva ai fini dell'applicazione dell'art. 38 dei dpr 600/73 nella condizione di chi a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni”.
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