Per il pegno di credito futuro la prelazione si ha solo dopo la consegna

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Per le Sezioni unite civili della Corte di cassazione – sentenza n. 16725 del 2 ottobre 2012 - il pegno di credito all’acquisto e alla consegna di titoli che non siano ancora stati emessi, ha natura di pegno di credito futuro, il quale, fino a quando non si verifica la consegna, “ha effetti obbligatori e non attribuisce prelazione, che sorge solo dopo la specificazione della consegna”.  

Ed in particolare, i titoli di Stato che siano “in regime di materializzazione” sono da ritenersi ancora non esistenti “fino a quando non viene formato il documento che li incorpora e pertanto, fino a che non viene effettuata l’individuazione non può sussistere la prelazione”.
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