Per il modello Iva TR c’è tempo fino al 30 aprile

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Per il modello Iva TR c’è tempo fino al 30 aprile

Entro il prossimo 30 aprile, i contribuenti che intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2021 sono tenuti a presentare l’apposito modello Iva/TR. Si tratta, in particolare, dei soggetti passivi Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere (in tutto o in parte) il rimborso di tale somma ovvero l’utilizzo in compensazione “orizzontale”. In alcuni casi è necessaria l’apposizione sull’istanza del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte del soggetto incaricato della revisione legale. Ai fini del prossimo adempimento, occorre segnalare che il modello Iva TR è stato oggetto di un piccolo restyling concernente l’innalzamento (dal 6% al 6,4%) delle percentuali di compensazione relative ai prodotti agricoli di cui ai nn. 43 e 45 della Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72 (previste dal DM 05/02/2021). La nuova versione del modello va utilizzata a partire dall'1.4.2021, mentre la precedente versione (di cui al provv. 144055/2020) resta utilizzabile solo per eventuali rettifiche di istanze presentate ante aprile 2021. Detto modello, come di consueto, può essere presentato in via telematica “entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento” (e, quindi, per il 1° trimestre 2021 entro il 30 aprile 2021), direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle  Entrate.

Presupposti oggettivi

In base alla norma di cui all’articolo 38-bis, comma 2 del D.P.R. 633/1972 il credito Iva trimestrale, se di importo superiore a 2.582,28 euro, può essere chiesto a rimborso ovvero in compensazione “orizzontale” da parte dei contribuenti che, nel singolo trimestre, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti di cui all’articolo 30, comma 3 del D.P.R. 633/1972:

a) aver effettuato, in via esclusiva o prevalente, attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad Iva la cui aliquota media, aumentata del 10%, risulta inferiore all'aliquota media degli acquisti e delle importazioni;

b) aver effettuato operazioni non imponibili (art.8, 8-bis e 9 del D.P.R. 633/72) per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate. Tra le operazioni effettuate vanno conteggiate anche le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito della territorialità (artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972);

c) aver effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore a 2/3 dell'ammontare totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. Al riguardo, si rammenta che:

  • l'imposta assolta sul corrispettivo relativo all’acquisto, come utilizzatore, del contratto di leasing avente ad oggetto un bene ammortizzabile, non può essere chiesta a rimborso (risoluzione 392/E/2007);
  • l'indeducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi ai terreni, in caso di acquisto di fabbricati, “deve essere ridotta per l’importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell’area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza” (circolare 8/E/2009).

d) aver effettuato, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia (e, quindi operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito della territorialità) - per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate:

    • lavorazioni relative a beni mobili materiali;
    • trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
    • prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
    • prestazioni di servizi di creditizi, bancari, finanziari e assicurativi (di cui all’articolo 10, comma 1, nn. da 1) a 4), D.P.R. 633/1972), effettuate nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori dell’UE o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dell’Unione europea.

L’istanza può essere presentata anche dai soggetti non residenti senza stabile organizzazione, identificazione direttamente in Italia (articolo 35-ter del D.P.R. 633/1972) ovvero con rappresentante fiscale. Detti soggetti possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito Iva del trimestre di riferimento anche in assenza dei presupposti previsti dalle altre lettere del citato articolo 30.

 Ai fini della richiesta di rimborso e/o compensazione, occorre tener presente, poi, che l’istanza si riferisce solo al credito maturato nel trimestre (non può comprendere quello del trimestre precedente).

Casi particolari

Contribuente

con contabilità

 presso terzi

 

I contribuenti che, avendo affidato a terzi la tenuta della contabilità (centri di elaborazione, studi professionali, società di servizi), hanno optato per l’effettuazione delle liquidazioni perioche secondo il regime previsto dall’art. 1 del D.P.R.100/1998, sono tenuti a determinare l’eccedenza Iva rimborsabile relativa ad un determinato trimestre quale differenza tra l’imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nel trimestre di riferimento e l’imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nello stesso trimestre.

Regimi particolari

Sono ammessi alla presentazione dell'istanza anche i soggetti che hanno adottato, per obbligo di legge o opzione, particolari criteri di determinazione dell’imposta dovuta ovvero detraibile. In questo caso, il rigo TB32 (imposta in detrazione) deve essere compilato tenendo conto dei criteri previsti dal regime di appartenenza.

Contribuenti con contabilità separate

I soggetti che esercitano più attività gestite, per obbligo di legge o per opzione, con contabilità separata ai sensi dell’articolo 36 del DPR Iva, sono tenuti a presentare un unico modello, riepilogativo dei dati relativi a tutte le attività esercitate, indicando il codice dell'attività per cui è stato registrato il volume d'affari più elevato.

Gruppo Iva

I soggetti che hanno optato per la costituzione di un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti del DPR 633/72 possono avvalersi dell’istanza solo ai fini del rimborso. A norma dell’articolo articolo 4, comma 4 del DM 6.4.2018 il credito d'imposta annuale o infrannuale maturato dal Gruppo IVA non può essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.

Enti e società controllanti

Gli enti e le società controllanti che si avvalgono della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'articolo 73 del DPR 633/72, possono richiedere il rimborso infrannuale ovvero utilizzare in compensazione l’eccedenza di credito della procedura dell’IVA di gruppo relativa a quelle società facenti parte della stessa in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 30,  comma 2, lett. a), b), e) nonché c) e d), queste ultime con le limitazioni previste dall’art. 38-bis, secondo comma. A tal fine, l’ente o società controllante presenta l’apposito prospetto riepilogativo ad essi riservato allegando, per ciascuna delle società in possesso dei requisiti, il modulo previsto per la generalità dei contribuenti con l’indicazione degli elementi contabili del trimestre.

Compensazioni e visto di conformità

Necessaria l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo che esercitano il controllo contabile (collegio sindacale, revisore o società di revisione) in alcuni specifiche casistiche. Come noto, le “soglie” sono differenti a seconda che si intenda chiedere a rimborso il credito ovvero utilizzarlo in compensazione “orizzontale”. In primo luogo, va detto che il credito IVA trimestrale – se di importo non superiore a 30.000 euro – può essere richiesto a rimborso “senza” la presentazione di una garanzia, purché siano congiuntamente rispettati i seguenti adempimenti:

  • presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale, da cui emerge il credito che supera la soglia di 30.000 euro, recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa;
  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 del D.P.R. n.445/2000 attestante la sussistenza di taluni ben individuati requisiti patrimoniali di cui all’articolo 38-bis comma 4.

Resta chiaro che il limite di 30.000 euro si riferisce alla somma delle richieste effettuate nel periodo d’imposta (anno solare) e non alla singola richiesta (circolare n. 32/E/2014).

Il comma 6 del citato articolo 38-bis stabilisce, invece, che la prestazione della garanzia esonera il contribuente dall'apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione o sull'istanza di rimborso. Pertanto, il contribuente può scegliere di presentare apposita garanzia in luogo dell'apposizione del visto (o della sottoscrizione alternativa) e della dichiarazione sostitutiva.

L’obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi “superiori” a 30.000 euro resta confermato solo nelle ipotesi di situazioni di “rischio” e cioè quando il rimborso è richiesto:

a) da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. n. 179/2012;

b) da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:  

  1. al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
  2. al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
  3. all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;

c) da soggetti che presentano l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

Ulteriore punto riguarda l’utilizzo in compensazione mediante F24 dell’eventuale credito Iva trimestrale. Nello specifico, i crediti relativi all’Iva annuale o infrannuale (risultante dal modello TR), possono essere utilizzati in compensazione “orizzontale”, per importi superiori a 5.000 euro (limite elevato a 50.000 annui euro per le start-up innovative), solo se certificati attraverso l’apposizione sulla dichiarazione/istanza del visto di conformità, ovvero, in alternativa, della sottoscrizione da parte dell’organo che esercitano il controllo contabile (collegio sindacale, revisore o società di revisione). Il visto è “obbligatorio” se l’istanza con cui viene chiesta la compensazione del credito Iva trimestrale è di importo superiore a 5.000 euro annui, “anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione”. Pertanto – precisa l’Agenzia (risoluzione n.103/E/2017) – è esclusa la possibilità di prendere a riferimento l’effettivo credito compensato nel trimestre, in analogia a quanto detto per i crediti emergenti dalla dichiarazione annuale.

Restano, invece, fuori dall’obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) le compensazioni orizzontali di crediti Iva di importo non superiore a 5.000 euro annui. E’ stato, infatti, precisato che per importi pari o inferiori a 5.000 euro annui, non necessita del visto di conformità “né l’istanza di rimborso del credito IVA infrannuale né l’istanza di compensazione”. Si rammenta altresì che, la compensazione di importi superiori a 5.000 euro può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza da cui emerge il credito. La soglia dei 5.000 euro annui va “riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta”. 

Sempre stando alla risoluzione n.103/E/2017, nel caso si presenti un modello Iva TR (con un credito chiesto in compensazione superiore a 5.000 euro) erroneamente privo del visto di conformità, l’utilizzo in misura inferiore al limite previsto “non ne inficerà la spettanza”.  Va da sé che, nell’eventualità in cui il contribuente decida di compensare l’intero ammontare indicato nel modello (superiore ai 5000 euro), potrà farlo solo previa presentazione di un modello Iva TR "integrativo" munito di visto di conformità, in cui va barrata la casella “modifica istanza precedente”. Da ultimo, si rammenta che:

  • sia il professionista che la società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale possono apporre il visto di conformità. La trasmissione della dichiarazione, a sua volta, è consentita, fra gli altri, alle società di servizi definite dal D.M. 18/02/1999.
  • l’apposizione del visto di conformità è consentita ai responsabili dei C.A.F. – da individuare tra gli iscritti nell’albo dei commercialisti ed esperti contabili – “anche assunti con rapporto di lavoro subordinato”; ciò in quanto è richiesta l’iscrizione negli albi ivi indicati, ma non il contestuale esercizio della professione in forma di lavoro autonomo.
  • non si ravvisano preclusioni alla trasmissione della dichiarazione - predisposta e vistata dal professionista dipendente della società di servizi - per il tramite dell’abilitazione della medesima società, ove quest’ultima sia inquadrabile fra le società di cui all’articolo 2 del D.M. 18/02/1999.

Esonero soggetti Isa

L’articolo articolo 9-bis, comma 11 lett. a) e b) del D.L. 50/2017 ha previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per la compensazione ed i rimborsi dei crediti IVA di importo non superiore a 50.000 euro annui, in favore dei soggetti con un livello di affidabilità almeno pari a “8” (n relazione al periodo d'imposta 2018) ovvero a “8,5” (n relazione al periodo d'imposta 2019).  

Nello specifico, le istruzioni al modello Iva/TR prevedono l’indicazione al rigo TD8, campo 3 “Esonero garanzia”, del codice “5” appunto "se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi di importo non superiore a 50.000 euro annui". Diversamente, non è prevista una specifica indicazione di esonero nel caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale.

Esecuzione del rimborso

I rimborsi infrannuali sono eseguiti entro il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascun trimestre per il quale si presenta la richiesta. Tuttavia, per alcune categorie di contribuenti, individuate con appositi decreti ministeriali (emanati ai sensi del penultimo comma dell’articolo 38-bis), è possibile ottenere l’erogazione “prioritaria” del rimborso. Detti soggetti dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti per accedere al rimborso prioritario indicando l'apposito “codice” nel quadro TD del modello Iva TR. Il rimborso in via prioritaria riguarda anche i soggetti che effettuano operazioni ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R.633/72, ossia applicando l'imposta con il metodo dello split payment (DM 23.1.2015). Chiaramente, sono ammesse al beneficio le operazioni soggette a split payment effettuate nel periodo di riferimento.

Il modello TR ed esempi di compilazione 

Il modello TR, come di consueto, è composto da un frontespizio e dai seguenti cinque quadri:

quadro TA

Nel quadro devono essere indicate le operazioni “attive” annotate o da annotare per le quali, nel periodo di riferimento, si è verificata l'esigibilità dell'imposta. Inoltre, vanno riportate “separatamente” le operazioni soggette a reverse charge e split payment.

quadro TB

Nel quadro devono essere indicati gli acquisti e le importazioni imponibili annotati nel registro degli acquisti per il trimestre cui si riferisce il modello.

quadro TC

Il quadro è utilizzato per indicare l'eccedenza detraibile relativa al trimestre precedente (non è ammesso il riporto del credito IVA da periodi precedenti);

quadro TD

Il quadro è costituito da tre sezioni:

• la prima per l’indicazione dei presupposti richiesti dall’art. 30, comma 2 del DPR 633/72;

• la seconda per l’indicazione dell’importo da chiedere a rimborso/compensazione, per l’erogazione prioritaria del rimborso nonché l’esonero dalla prestazione della garanzia;

• la terza riservata agli enti o società partecipanti alla liquidazione dell’IVA di gruppo.

quadro TE

è un quadro riservato agli enti e alle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo.

Come anticipato, il modello da utilizzare a partire per la prossima scadenza (30.04.2021), è stato adeguato all’innalzamento (dal 6% al 6,4%) delle percentuali di compensazione relative ai prodotti agricoli di cui ai nn. 43 e 45 della Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72. Pertanto, al fine di fornire un quadro di sintesi delle possibili casistiche si propongo, di seguito, due esempi di compilazione del modello.

Esempio 1

Supponiamo che la Alfa S.r.l., in relazione al 1° trimestre 2021, abbia registrato le seguenti operazioni:

  • cessioni a soggetti passivi italiani: € 380.000 (Iva al 22%);
  • acquisti da soggetti passivi italiani: € 420.000 (Iva al 22%);
  • cessioni intracomunitaria di beni: € 310.000 (non imponibili ex articolo 41 del D.L. 331/1993);
  • esportazioni di beni: € 340.000 (non imponibili ex articolo 8 del D.P.R. 633/1972).

In tal caso, il modello va compilato come segue:

quadro TB

quadro TC

quadro TD       

Nel caso di specie, si è verificato il presupposto previsto dall’articolo 30, comma 2, lett. b), in quanto i contribuenti hanno effettuato nel trimestre operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9, nonché le altre operazioni non imponibili indicate nel rigo TA30, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo. Considerato, poi, che l’importo del credito Iva trimestrale di cui si chiede la compensazione è superiore a  5.000 euro, sarà necessario apporre il visto di conformità. Si ricorda, infatti, che il visto è “obbligatorio” anche quando alla richiesta non fa seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione degli importi.

Esempio n.2

Supponiamo che la Alfa S.r.l., in relazione al 1° trimestre 2021, abbia registrato le seguenti operazioni:

  • installazione di impianti elettrici (ex articolo 17, c. 6, lett. a-ter) del D.P.R. 633/1972) a:
  • soggetti passivi: € 320.000 (reverse charge);
  • soggetti privati per manutenzione ordinaria: € 180.000 (Iva al 10%);
  • acquisti da soggetti passivi italiani: € 260.000 (Iva al 22%);

In tal caso, il modello va compilato come segue:

quadro TB

quadro TC

quadro TD                                   

Nel caso di specie, sussistendo i requisiti di cui all’articolo 30, comma 3, lettera a) del D.P.R. 633/1972, sono ammessi al rimborso i contribuenti che hanno effettuato, in via esclusiva o prevalente, operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all’aliquota media degli acquisti e importazioni. Inoltre, considerato che l’importo del credito Iva trimestrale di cui si chiede il rimborso è superiore a 30.000 euro, per poter evitare di presentare la garanzia è necessario che l’istanza sia munita di “visto” e della dichiarazione attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva. È, poi, possibile beneficiare dell’erogazione “prioritaria” del rimborso prevista per i soggetti che effettuano prestazioni di servizi ex articolo 17, comma 6, lettera a-ter); in tal caso, occorre riportare nell’ apposita caselle il codice “8”.

Quadro Normativo

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