Per il Fisco ammissione al passivo anche senza iscrizione a ruolo

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Secondo le Sezioni unite civili di Cassazione – sentenza n. 4126 del 15 marzo 2012 - la domanda con cui il Fisco chiede di essere ammesso al passivo di un fallimento avente ad oggetto un credito di natura tributaria non presuppone, necessariamente, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notifica della cartella di pagamento e l'allegazione all'istanza di documentazione, “potendo viceversa essere basata anche su titolo di diverso tenore”.

Ed infatti – continua la Corte di legittimità - il procedimento normativamente previsto nell'ipotesi di riscossione coattiva di un credito erariale, ai sensi del quale la presentazione della relativa richiesta è subordinata alla precedente formazione del ruolo, “appare ispirato all'esigenza di favorire e di accelerare il soddisfacimento del credito”, non costituendo, per contro, una garanzia per il debitore.

Con detto assunto, il Supremo collegio è intervenuto ribaltando la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto la domanda di ammissione del Fisco al passivo fallimentare di una società sull’assunto che la maggiore imposta richiesta non era stata ancora iscritta a ruolo.
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