Per i tour operator la riduzione resta piena

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Con la circolare 6/E del 4 marzo 2009, l’agenzia delle Entrate, nel quesito n. 10, risolve il dubbio sollevato da tour operator e agenzie di viaggio in merito alla deduzione delle spese di vitto e alloggio ai fini Ires quando queste sono destinate alla vendita anche nell’ambito dei pacchetti turistici. I suddetti soggetti temevano che la deducibilità parziale del 75% (articolo 109, comma 5 del Tuir) si potesse applicare anche agli acquisti relativi alle somministrazioni di alimenti e bevande. Il Fisco con il documento di prassi in esame, specifica che per i tour operator e le agenzie di viaggio le spese di vitto e alloggio sono deducibili nella misura del 100%. Cioè, la limitazione del 25% non si applica in quanto si tratta di costi sostenuti per acquistare servizi la cui rivendita costituisce oggetto dell’attività propria dell’impresa, che consiste nell’organizzazione e commercializzazione di viaggi e soggiorni. La piena deducibilità Ires dei servizi turistici forniti ai consumatori finali vale sia per gli acquisti effettuati in Italia che all’estero.
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