Per i rimborsi d’ufficio decadenza in 48 mesi

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A giudizio della Corte di Cassazione – sentenza 15840, del 12 luglio 2006 – il termine di decadenza di cui all’articolo 38, Dpr 602/73, concretizza un criterio generale applicabile anche quando l’indebito versamento derivi da un errore rilevabile dall’Amministrazione finanziaria in sede di verifica ex articolo 36-bis del Dpr 600/73 (suscettibile, perciò, di dare luogo al rimborso d’ufficio), come pure quando il rimborso è richiesto dal sostituto d’imposta. La disciplina prevista dall’articolo 38 del Dpr 602/72 opererebbe, cioè, in maniera indifferenziata in tutti i casi di ripetibilità del pagamento indebito.

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