Per i reati connessi competente il giudice del luogo di commissione del fatto
Pubblicato il 28 ottobre 2009
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La prima sezione penale della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione sul conflitto di competenza territoriale relativa a reati connessi chiedendo se, per stabilire la competenza qualora non fosse possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave, occorre fare riferimento alle disposizioni generali o a quelle suppletive.
La Suprema Corte, a sezioni unite, con sentenza n. 40537 del 20 ottobre 2009, ritiene nel caso in questione doversi applicare l’orientamento prevalente giurisprudenziale per il quale quando vi sono più reati connessi e non sia possibile individuare il luogo di commissione del reato più grave, il giudice va individuato in quello del luogo in cui viene commesso il reato che in via decrescente risulta più grave in via gradata rispetto agli altri.
Se risulti comunque impossibile individuare il luogo di commissione di ognuno dei reati connessi, sarà competente il giudice per il reato più grave individuato in applicazione, in via gradata, dei criteri suppletivi indicati dall’art. 9, commi 2 e 3, c.p.p.: ossia si fa rifermento al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato e al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro.
Negata l'applicabilità dell'orientamento minoritario in quanto troppo slegato dal luogo di commisisone del reato.
- Il Sole 24 Ore, p. 39 – Criterio territoriale per i reati connessi - Maciocchi
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