Per i consiglieri comunali diritto di accesso di ampia portata

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Il Consiglio di stato, con sentenza n. 6963 del 17 settembre 2010, ha sottolineato come i consiglieri comunali abbiano un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, “ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale”. 

Il diritto di accesso loro spettante - continuano i giudici amministrativi - è ispirato ad una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso della generalità dei cittadini in quanto, mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri comunali “è strettamente funzionale all’esercizio del proprio mandato, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell’ente locale ai fini della tutela degli interessi pubblici e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività”. 

Sulla scorta di tale assunto il Collegio amministrativo ha accolto il ricorso presentato da alcuni consiglieri di un Comune calabrese avverso il diniego di accesso apposto in alcune note del Comandante della Polizia Municipale, del responsabile dell’Ufficio tecnico e del responsabile dell’Area gestione economica e finanziaria del predetto Comune.
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