Per i cittadini extracomunitari irregolari non sempre è d’obbligo l’espulsione

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La Corte Ue, in materia di applicazione dell’art. 23 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e del manuale comune (CAAS) relativo alla situazione di un cittadino di paese terzo che si trova in una posizione irregolare in uno Stato membro, ha stabilito che tale Stato non deve forzatamente procedere all’espulsione dello straniero.

I giudici europei, nelle Cause riunite C-261/08 e C-348/08 del 22 ottobre 2009, ritengono che quando la normativa comunitaria dispone che lo straniero irregolare, in determinati casi, venga espulso, ciò vada applicato in relazione a quanto fissato nel diritto nazionale.

Pertanto, in merito all’espulsione di un cittadino di un paese terzo che si trova in situazione irregolare nel territorio di uno Stato membro perché non soddisfa le condizioni di soggiorno di breve durata, occorre rifarsi alle norme nazionali. Queste possono prevedere l’irrogazione di un’ammenda accompagnata dall’intimazione a lasciare il territorio entro un termine perentorio, al termine del quale se non si avrà ottemperato, si procederà con l’espulsione immediata.

Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore, p. 37 – L'ammenda può precedere l'espulsione

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