Pensioni d’oro. Sì a rivalutazione “raffreddata” e prelievo solidarietà
Pubblicato il 09 novembre 2020
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Sì al raffreddamento della rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo e all’imposizione di un prelievo di solidarietà purché, quest’ultimo, per una durata non oltre tre anni.
E’ stata depositata oggi, 9 novembre 2020, la sentenza n. 234 della Corte costituzionale sulle misure di contenimento della spesa previdenziale disposte dalla legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) a carico delle pensioni di elevato importo, cosiddette “pensioni d’oro”.
La notizia della decisione era già stata anticipata in un comunicato dell’Ufficio stampa della Consulta, diffuso, il 22 ottobre 2020, subito dopo l’esame delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Milano e dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per il Friuli-Venezia Giulia, il Lazio, la Sardegna e la Toscana.
“Raffreddamento” triennale della rivalutazione automatica
In primis, i giudici costituzionali hanno affermato la legittimità, a carico delle pensioni di importo elevato, del meccanismo del “raffreddamento” triennale della rivalutazione automatica: la misura limitativa della rivalutazione automatica, finalizzata dal legislatore al perseguimento di obiettivi interni al sistema previdenziale aventi un orizzonte triennale, non violerebbe – secondo la Consulta - i principi di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto garantirebbe un recupero dell’inflazione anche alle pensioni di maggiore consistenza.
Contributo di solidarietà: sì ma non oltre tre anni
Nella medesima decisione, la Corte ha invece accolto le questioni di legittimità sollevate con riguardo al contributo di solidarietà posto a carico delle pensioni d'oro, limitatamente alla relativa durata quinquennale.
Per la Consulta, detta misura non violerebbe, di per sé, i principi di ragionevolezza e proporzionalità, risultando costituzionalmente tollerabile in quanto operante secondo un criterio di progressività e facendo salvo il trattamento minimo di 100mila euro lordi annui.
Essendo tuttavia irragionevole, per sproporzione, la durata quinquennale del prelievo, la Corte ha dichiarato la illegittimità parziale della relativa previsione nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati “per la durata di cinque anni”, anziché “per la durata di tre anni”.
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