Pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi con le deroghe Amato
Pubblicato il 16 maggio 2025
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L’accesso alla pensione di vecchiaia, secondo la normativa generale vigente, richiede di regola:
- un’anzianità contributiva minima di 20 anni;
- Il raggiungimento dell’età anagrafica di 67 anni, con adeguamenti previsti in base alla speranza di vita a partire dal 2027.
Tuttavia, in deroga a tali condizioni, alcune categorie di lavoratori possono accedere alla pensione con soli 15 anni di contributi, pari a 780 settimane, in virtù delle disposizioni dell’articolo 2, comma 3 del D.Lgs. n. 503/1992, note come deroghe Amato.
Le deroghe attualmente vigenti sono tre (la quarta non è più in vigore) e sono le seguenti.
Lavoratori con 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992
L’articolo 2, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 503/1992 (prima deroga Amato) dispone “a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni”.
Godono pertanto della prima deroga Amata i lavoratori, dipendenti o autonomi, che hanno maturato 15 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1992.
Ai fini del computo si considerano:
- contributi obbligatori;
- contributi figurativi;
- contributi da riscatto e ricongiunzione, purché riferiti a periodi anteriori al 1993, anche se riconosciuti in seguito.
Tali lavoratori sono esclusi dall’innalzamento del requisito minimo contributivo a 20 anni, e possono accedere alla pensione con 15 anni di contributi, se in possesso dell’età anagrafica prevista.
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 31 dicembre 1992
L’articolo 2, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 503/1992 (seconda deroga Amato) prevede che “b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa”.
Questa deroga si applica ai lavoratori (dipendenti e autonomi) ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 31 dicembre 1992.
In questo caso, il requisito per beneficiare della deroga è che l’autorizzazione alla prosecuzione sia stata rilasciata entro il 26 dicembre 1992.
Non è necessario che siano stati già effettuati versamenti prima di tale data.
Lavoratori con almeno 25 anni di anzianità assicurativa e 10 anni di lavoro discontinuo
Infine, l’articolo 2, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 503/1992 (terza deroga Amato) stabilisce che “c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa”.
Possono beneficiare della terza deroga Amato per anticipare la pensione di vecchiaia i lavoratori dipendenti (non iscritti alla gestione esclusiva) che:
- hanno almeno 25 anni di anzianità assicurativa (il primo contributo all’INPS deve essere stato accreditato versato almeno 25 anni prima della domanda di pensione);
- sono stati occupati per almeno 10 anni (anche non consecutivi) con periodi di lavoro inferiori a 52 settimane nell'anno solare.
Il requisito dei 25 anni di anzianità assicurativa e quello dei 10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare possono essere maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992.
Importante: L’INPS, con la circolare del 24 luglio 2013 n. 111, ha chiarito che non rileva la presenza di contributi diversi da quella obbligatori (ad esempio, volontari o figurativi) nello stesso anno, se l’occupazione effettiva è stata comunque inferiore a 52 settimane.
Non rientrano in questa deroga i lavoratori occupati per l’intero anno che risultano avere meno di 52 settimane di contribuzione solo per effetto delle regole di accredito dei contributi vigenti (ad es. part-time verticale con settimane lavorate ma non accreditate).
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