Pensione di reversibilità: lo stato vedovile decade anche se il matrimonio non viene registrato
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 03 maggio 2010
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E’ tenuta alla restituzione, a partire dalla data di celebrazione delle nuove nozze, la titolare della pensione di reversibilità Inps anche se il matrimonio canonico, inizialmente, non è stato trascritto nei registri dello stato civile.
La causa ha visto in contrapposizione l’Inps e una signora che, rimasta vedova, aveva contratto matrimonio canonico nel 1983 ma che per volontà dei coniugi non era stato trascritto; l’Istituto previdenziale chiedeva la restituzione della pensione percepita dalla signora dall’83 al 98, anno in cui i coniugi provvedevano a regolarizzare la posizione di connubio registrando le nozze nei fascicoli dello stato civile.
Giunta in cassazione la causa è stata definita, con sentenza n. 9464 del 21 aprile 2010, a favore dell’Inps: i giudici hanno sostenuto la posizione dell’istituto ritenendo che il matrimonio religioso ha effetti civili, a seguito della trascrizione, dal momento della sua celebrazione, a cui non si può derogare nemmeno in caso di trascrizione tardiva. Inoltre l’ottenimento della pensione di reversibilità presuppone lo stato vedovile che viene meno dal momento della celebrazione del matrimonio religioso, con conseguente perdita del diritto alla prestazione.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 6 - Reversibilità azzerata fin dalle nozze religiose - Bresciani
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