Pensione di anzianità per gli usuranti solo dopo la revoca di quella di invalidità
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 07 marzo 2012
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L'Inps, con messaggio n. 3844 del 2012, comunica che il lavoratore titolare di assegno ordinario o pensione di invalidità può, comunque, ottenere, ai sensi del Dlgs n. 67/2011, la certificazione attestante lo svolgimento di un'attività lavorativa pesante o faticosa.
Il riconoscimento del beneficio, consistente nell'erogazione della pensione di anzianità, però, potrà avvenire solo dopo la revoca oppure la mancata conferma del detto assegno o pensione di invalidità.
Il messaggio chiarisce anche alcuni aspetti relativi ai lavoratori che aderiscono ad un fondo pensione e che, maturato il diritto, presentano la domanda per accedere al beneficio dei lavoratori usuranti. Tale beneficio, infatti, potrà essere riconosciuto anche se il lavoratore, nello stesso anno o in anni diversi, ha perfezionato il requisito agevolativo richiesto nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o in una assicurazione dei lavoratori autonomi, in virtù del cumulo dei periodi assicurativi previsto dalla legge n. 233/1990, all'articolo 16.
Nello specifico, per il lavoratore che ha perfezionato il requisito agevolativo in entrambe le gestioni (dipendenti e autonome), la certificazione dovrà essere rilasciata nella gestione speciale o nel Fondo pensione dei lavoratori dipendenti dove per primo si è perfezionato il requisito agevolativo.
La pensione subordinata al requisito agevolativo, dunque, potrà essere conseguita solo nella gestione per la quale è stato rilasciato il suddetto certificato. Ciò, ovviamente senza esclude la possibiltà di conseguire il diritto a pensione in un'altra gestione, nel caso di raggiungimento dei requisiti ordinari.
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