Pensione Coniuge superstite
Pubblicato il 22 settembre 2016
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Con la sentenza n. 174 del 15 giugno 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 5, D.L. n. 98/2011 convertito dalla Legge n. 111/2011.
Stante quanto sopra, l’INPS, con circolare n. 178 del 21 settembre 2016, ha specificato che la quota di pensione di reversibilità o indiretta spettante al solo coniuge superstite è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato, senza alcuna riduzione.
Pertanto, si terrà conto di ciò per le domande di pensione presentate dai coniugi superstiti non ancora definite e per quelle di nuova presentazione.
I trattamenti pensionistici ai superstiti già liquidati saranno ricostituiti d’ufficio dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa ed i ratei arretrati saranno erogati dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa, salvo che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
In quest’ultimo caso, i ratei arretrati saranno erogati dal primo giorno del mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza.
- eDotto.com – Edicola del 15 luglio 2016 - Matrimoni tardivi Reversibilità salva – Mattioli
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