Pensionati esteri. Pronto il codice tributo per la Flat tax

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Pensionati esteri. Pronto il codice tributo per la Flat tax

Istituito per i pensionati esteri che si trasferiscono al Sud Italia il codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef entro il prossimo 30 giugno 2020, salvo proroghe.

Lo prevede l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 19 del 21 aprile 2020.

Tale documento di prassi completa il provvedimento n. 167878 del 31 maggio 2019, con il quale sono state definite le modalità applicative per l’esercizio e revoca dell’opzione, la cessazione degli effetti, nonché di versamento dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 24-ter del Tuir.

La norma dispone un regime di favore per i titolari di redditi esteri da pensione che trasferiscono la residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia con popolazione non superiore ai 20mila abitanti o in uno dei comuni, con popolazione non superiore a 3mila abitanti, del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 (individuati dal Dl 189/2016).

A partire dal periodo di imposta 2019, i suddetti pensionati possono optare per l’applicazione di un'imposta sostitutiva del 7% (annua) sui redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, da versare entro la scadenza del saldo delle imposte sui redditi. Il termine di pagamento è fissato al 30 giugno di ciascun anno.

Il pagamento della Flat tax al 7% deve essere effettuato mediante modello F24, utilizzando il seguente codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate:

  • “1899” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF – PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI – art. 24-ter del TUIR”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a debito versati”, indicando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

 

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 23 ottobre 2019 - Manovra. Resta la flat tax fino ai 65mila. Cndcec: positivo ma non basta – G. Lupoi

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