Pena illegale: la Cassazione può rilevarla d'ufficio anche con ricorso inammissibile
Pubblicato il 14 ottobre 2022
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E' possibile, per la Corte di cassazione, rilevare d'ufficio l'illegalità della pena irrogata in presenza di ricorso inammissibile?
Con sentenza n. 38809 del 13 ottobre 2022, le Sezioni Unite penali di Cassazione hanno risposto a tale quesito, per come sollevato dalla Settima sezione della Suprema corte.
Era stata rilevata, infatti, l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità in ordine al rapporto tra cause di inammissibilità del ricorso per ragioni diverse dalla tardività dello stesso e rilevabilità d'ufficio della pena illegale.
Per pena illegale, il giudice rimettente fa riferimento a pena diversa rispetto a quella di legge o inflitta in misura superiore al minimo edittale, al di fuori delle ipotesi in cui ciò derivi da sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della relativa norma e/o da mutamento normativo in melius della stessa.
Secondo un primo indirizzo, la rilevabilità ex officio, indipendentemente dalla deduzione di specifiche doglianze in sede di impugnazione dell'illegittimità della pena, incontrerebbe il limite della preclusione processuale, derivante dall'inammissibilità del gravame, impeditivo del passaggio del procedimento all'ulteriore grado di giudizio e della cognizione della questione.
La contrapposta lettura giurisprudenziale, ritiene, invece, prevalente l'esigenza di porre rimedio all'illegalità della pena, pur a fronte della carenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso.
Il Massimo Collegio di legittimità, dopo un'articolata disamina sulla ricostruzione della giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha risolto il contrasto interpretativo rilevato enunciando il seguente principio di diritto: "Pur in presenza di un ricorso inammissibile, spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 della Costituzione, il potere di rilevare l’illegalità della pena determinata dall’applicazione di sanzione ab origine contraria all’assetto normativa vigente".
Nel rispetto delle regole processuali delineate dal legislatore - hanno precisato le Sezioni Unite penali - non è possibile ravvisare ragioni che impediscano al giudice dell'esecuzione di provvedere alla rimodulazione del trattamento sanzionatorio illegale.
E così come è riconosciuto, al giudice dell'esecuzione, il potere di intervenire a porre rimedio ai casi di illegalità della pena deve coerentemente riconoscersi anche in capo al giudice della cognizione, al fine di anticipare gli esiti obbligati della fase esecutiva.
Si deve prendere atto, infatti, che l'elaborazione giurisprudenziale via via maturata con riguardo al rilievo officioso dell'illegalità della pena, sia pure per cause sopravvenute, trova il suo fondamento nell'incompatibilità con il quadro costituzionale di un sistema processuale che consenta il mantenimento di una pena illegale.
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