Clausole contrattuali. Quando è richiesta specifica approvazione scritta?
Pubblicato il 17 gennaio 2022
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Le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, non necessitano di una specifica approvazione scritta.
Perché, infatti, sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 comma 2 c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza.
E è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, e ciò:
- sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti;
- sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie.
Patto di non concorrenza nel contratto di agenzia, approvazione per iscritto?
Così la Corte di cassazione con sentenza n. 1143 del 14 gennaio 2021, nel pronunciarsi in tema di condizioni generali di contratto.
Nella vicenda esaminata, un agente di vendita aveva citato la società preponente al fine di far valere la nullità del patto di non concorrenza convenuto, per asserita vessatorietà della clausola contrattuale che lo disciplinava, ottenendo ragione da parte della Corte d'appello.
Secondo la Cassazione, tuttavia, era erronea l’affermazione contenuta nella decisione di secondo grado circa la natura del contratto in esame come concluso mediante moduli o formulari.
Non possono ritenersi "per adesione" - ha precisato la Suprema corte - i contratti, come quello di specie, predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento a singole e specifiche vicende negoziali e a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto.
La clausola di cui si discuteva, ciò posto, si sottraeva all'ambito di applicazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. per il solo fatto (pacifico) che il regolamento negoziale in esame era riferibile ad una platea limitata e ben definita di soggetti, vale a dire i soli agenti della società preponente, e per il fatto di non essere stato predisposto a mezzo di moduli e formulari tanto che, con specifico riferimento alla remunerazione del patto di non concorrenza, le condizioni cambiavano di volta in volta.
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