Patto di famiglia per trasferire partecipazioni: condizioni esenzione
Pubblicato il 24 marzo 2021
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Ai fini dell’esenzione dall’imposta, il patto di famiglia deve prevedere il trasferimento di partecipazioni sociali con modalità che possano permettere il controllo societario, così da garantire il passaggio generazionale a cui tende l'istituto.
Patto di famiglia, condizioni per esenzione sul trasferimento di partecipazioni
Precisazioni della Corte di cassazione in ordine alla disposizione agevolativa di cui all’art. 3, comma 4 ter, del D. Lgs. n. 346/1990 che sancisce il non assoggettamento a tributi, a determinate condizioni, dei trasferimenti di partecipazioni sociali effettuati anche tramite patti di famiglia.
Nel testo della sentenza n. 6591 del 10 marzo 2021, gli Ermellini hanno in particolare puntualizzato che:
- il trasferimento dell'azienda dal disponente all'assegnatario rientra nella previsione del menzionato art. 3, comma 4 ter, e pertanto, esso non è soggetto all'imposta qualora i beneficiari si impegnino, con contestuale dichiarazione, a continuare l'esercizio d'impresa per almeno un quinquennio dalla data di stipula dell'atto;
- il trasferimento delle partecipazioni sociali rientra nella previsione del comma 4 - ter, precedentemente richiamato, solo qualora esse possano permettere il controllo, ai sensi dell'art. 2539, comma 1, n. 1, del c.c. delle società ex art. 73, comma 1, letta) del DPR n. 917/1986.
Di conseguenza, il patto di famiglia avente ad oggetto partecipazioni che non permettano il controllo della società non rientra nella previsione di non assoggettabilità del tributo in esame.
Patto parasociale non idoneo a integrare i presupposti per l'agevolazione
In tale contesto, il patto parasociale, successivo ed accessorio al patto di famiglia, con il quale i legittimari beneficiari del patto convengano misure per assicurare il controllo societario, non è idoneo a integrare i presupposti del trattamento agevolativo, i quali, invece, devono sussistere, per espressa previsione normativa, al momento della stipula del patto.
E quest'ultimo, come detto, deve prevedere il trasferimento di partecipazioni sociali con modalità che possano permettere il controllo societario, così da garantire il passaggio generazionale a cui tende l'istituto.
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