Patteggiamento: misure di sicurezza impugnabili solo se illegali

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Patteggiamento: misure di sicurezza impugnabili solo se illegali

Il Pm e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti, per quanto riguarda la misura di sicurezza, all'illegalità della medesima.

Ricorso contro sentenza di patteggiamento, motivi limitati

Questo, dopo la novella di cui alla Legge n. 103/2017, introduttiva del comma 2-bis dell'articolo 448 del Codice di procedura penale che letteralmente prevede: “Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza”.

Rimane, così, “testualmente estraneo” al sindacato di legittimità, rispetto ai profili di illegalità della misura, la diversa contestazione di un vizio di motivazione della misura di sicurezza, riconducibile al vizio di cui all'articolo 606, comma 1, lettera e) c.p.p.

Lo hanno precisato i giudici di Cassazione, nel testo della sentenza n. 5875 del 6 febbraio 2019.

Disciplina specifica prevale su quella generale

Nella decisione, la Sesta sezione penale di Cassazione ha, altresì, evidenziato come il nuovo comma 2-bis dell'articolo 448 c.p.p. abbia dato, per la prima volta, specifica disciplina al ricorso per cassazione della sentenza di patteggiamento, definendo per tale tipo di sentenza un regime ad hoc.

In quest'ultimo, i casi di ricorso sono individuati in modo tassativo e derogatorio rispetto a quelli generali, anche in riferimento a punti della decisione, quale è quello riguardante le misure di sicurezza, certamente estranei all'accordo delle parti.

Detta specifica disciplina – si legge nella sentenza – è tuttavia giustificata dall'origine concordata del provvedimento impugnato, prevalendo su quella generale di cui all'articolo 606, comma 1, c.p.p. ed escludendone l'applicazione.

Con questa decisione, gli Ermellini si sono discostati dal diverso principio affermato in un precedente arresto di legittimità (sentenza n. 30064/2017) in tema di sentenza di patteggiamento post novella, con cui era stato, invece, ritenuto ammissibile un ricorso in sede di legittimità in cui si denunciava un difetto di idonea motivazione in punto di confisca, sull'assunto che tale profilo riguardasse una situazione estranea all'accordo sull'applicazione della pena, con conseguente recupero dei motivi di ricorso previsti in via generale.

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