Patronimico in aggiunta al cognome della madre, ok ma senza pregiudizio

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Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 26062 del 10 dicembre 2014 – è legittimo che il giudice di merito disponga l'attribuzione al minore del cognome del padre naturale, in aggiunta a quello della madre.

E ciò, qualora il medesimo organo giudicante escluda la configurabilità di un qualsiasi pregiudizio derivante da siffatta modificazione accrescitiva del cognome e consideri che, non versando ancora nella fase adolescenziale o preadolescenziale, il minore non abbia ancora acquisito con il matronimico, nella trama dei suoi rapporti personali e sociali, una definitiva e formata identità, suscettibile di sconsigliare l'aggiunta del patronimico.

In tale contesto, l'ampia discrezionalità attribuita, in materia, al giudice di merito comporta che la sua decisione – che va maturata nell'esclusivo interesse del minore – è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata.
Links Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 48 - Sì al cognome del padre naturale - Clemente

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