Patrocinio confermato anche in caso di precedente condanna per evasione

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Con sentenza n. 40589 del 20 ottobre 2009, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un uomo contro il provvedimento con cui il Gip del Tribunale di Potenza gli aveva revocato l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in quanto egli, in passato, era stato condannato per evasione dell'Iva.

L' interpretazione del Gip non è stata condivisa dai giudici di legittimità, che hanno qualificato come illegittima la detta revoca spiegando che, anche dopo l'entrata in vigore del dpr 115 del 2002, “la ratio della esclusione è riferita ai reati oggetto del procedimento per il quale è chiesta l'ammissione al gratuito patrocinio”.

L'esclusione dal gratuito patrocinio, precisa la Corte, si determina solo “se per il reato ostativo il richiedente risulti indagato o imputato nel procedimento nell'ambito del quale il beneficio è stato richiesto”. Situazione questa non presente nel caso di specie, in cui il ricorrente era imputato per reati non ricompresi tra quelli che non consentono l'ammissione al patrocinio.
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