Patrimonio Destinato. Decreto Mef sugli interventi per grandi imprese

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Patrimonio Destinato. Decreto Mef sugli interventi per grandi imprese

Emanato dal ministero dell’Economia e delle Finanze il decreto contenente il regolamento sui requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato.

E’ con l’articolo 27 del DL n. 34/2020 (Rilancio) che sono stati previsti interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo a seguito dell'emergenza da COVID-19, autorizzando Cassa Depositi e Prestiti a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio", a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Mef.

Il decreto Mef n. 26 del 3 febbraio 2021, attuativo delle misure, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo.

Patrimonio Destinato. I beneficiari

Gli interventi avranno come destinatari le società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese le cooperative, ma escluse quelle operanti nei settori bancario, finanziario o assicurativo, con i seguenti requisiti:

  • sede legale in Italia;
  • fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro;
  • che non si trovano in situazione di grave irregolarità contributiva o fiscale o in altre specifiche situazioni, indicate nel decreto, di illeciti in capo alla società, amministratori e soci di controllo.

Patrimonio Destinato. Determinazione del fatturato

Per fatturato annuo, precisa il decreto, deve intendersi la voce di conto economico “ricavi, o l’equivalente per le società che utilizzano i principi contabili internazionali, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato avente una data di riferimento non anteriore a diciotto mesi rispetto alla data di richiesta dell'intervento.

Al fine di sviluppare un'allocazione di portafoglio bilanciata, l'ammontare massimo di ogni singolo intervento non può superare 2 miliardi di euro.

Patrimonio Destinato. Tipologie di interventi

Gli interventi del Patrimonio Destinato sono effettuati mediante:

- la partecipazione ad aumenti di capitale (contratti sottoscritti entro il 30 settembre 2021);

- la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati con obbligo di conversione (contratti sottoscritti entro il 30 settembre 2021;

- la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili (contratti sottoscritti entro il 30 settembre 2021);

- la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati (contratti sottoscritti entro il 30 giugno 2021).

Per accedere agli interventi la richiedente si dovrà trovare in una situazione in cui, senza gli stessi, rischia di perdere la continuità aziendale e l'intervento contribuisce ad evitare difficoltà di ordine sociale e considerevoli perdite di posti di lavoro, l'uscita dal mercato di un'impresa innovativa o di importanza sistemica o situazioni analoghe debitamente giustificate.

Il decreto contiene inoltre indicazioni:

  • sulla dimensione degli aumenti di capitale, dei prestiti obbligazionari con obbligo di conversione e dei prestiti obbligazionari subordinati convertibili;
  • sulle modalità di disinvestimento;
  • sull’attività istruttoria.
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