Patent box, chiarimenti su esercizio opzione e comunicazione della documentazione

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Patent box, chiarimenti su esercizio opzione e comunicazione della documentazione

Con la risoluzione n. 81/E del 9 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate detta le regole per l'applicazione delle modifiche al regime del Patent box. Nello specifico, vengono chiariti alcuni aspetti relativi all’esercizio dell’opzione e alla comunicazione della documentazione da parte dei soggetti IRES.

Patent box, evoluzione normativa

Ricorda la risoluzione n 81/E/2019 che è stato l'articolo 4 del Dl 34/2019 (decreto Crescita) a ritoccare la disciplina del regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, processi e formule di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In particolare, il comma 1 prevede che a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto Crescita (1° maggio 2019), i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo Patent box possono scegliere, in alternativa alla procedura ordinaria del ruling, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia 30 luglio 2019.

L’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile è comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l’agevolazione Patent box, ha durata annuale ed è irrevocabile e rinnovabile.

Con il documento di prassi in oggetto, l’Amministrazione finanziaria chiarisce, ora, alcuni aspetti rimasti dubbi, quali, per esempio, le ipotesi in cui il periodo di imposta non coincide con l’anno solare in corso al 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del decreto Crescita).

Patent box, contribuenti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare

Specifica l’Agenzia che i soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso al 1° maggio 2019, che utilizzano per tale periodo il modello di dichiarazione “Redditi 2019–SC” o il modello di dichiarazione “Redditi 2019–ENC”, esercitano l’opzione e, al contempo, comunicano il possesso della documentazione indicando il codice "1" nel campo "Situazioni particolari" posto nel frontespizio della dichiarazione, in corrispondenza del riquadro "Altri dati".

Inoltre, viene indicato anche dove riportare, nel caso suddetto, la quota annuale, pari ad un terzo, della variazione in diminuzione riferibile alla porzione di reddito escluso.

Va indicata:

  • nel quadro RF dei due modelli, nel rigo RF50, colonna 1 (Reddito esente o detassato);
  • oppure nel quadro RG del modello Redditi 2019-Enc, nel rigo RG23, colonna 1(Reddito detassato);
  • o ancora nel quadro RC del medesimo modello, nel rigo RC6 con il codice 1 (Altri componenti negativi).

Patent box, rettifica del reddito escluso

Altro chiarimento reso nella risoluzione è quello che riguarda la rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d'impresa ai sensi del regime Patent box, determinato direttamente, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito.

Ai fini della non applicazione della sanzione, viene precisato che i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare in corso al 1° maggio 2019, non obbligati al ruling, possono comunicare il possesso della documentazione indicando nello stesso campo "Situazioni particolari" il codice “2”.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 31 luglio 2019 - Patent box, regole per la determinazione diretta del reddito agevolabile – Moscioni

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