Passività trasferite risultanti dalle scritture contabili a decurtazione della base imponibile

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La Commissione tributaria provinciale di Varese, con sentenza n. 107/03/13 depositata il 28 agosto 2013, ha accolto il ricorso presentato da una società contribuente contro l'avviso di rettifica e liquidazione emesso dall'agenzia delle Entrate ai fini dell'imposta di registro relativamente ad una cessione di due rami d'azienda; in particolare, l'Ufficio finanziario non aveva riconosciuto l'intero ammontare delle passività trasferite con la suddetta cessione e ne aveva quindi, rettificato il valore.

Secondo il Fisco, ossia, anche le passività trasferite avrebbero dovuto essere intese alla stregua di una modalità di pagamento dell'azienda e, quindi, ricomprese nel computo della base imponibile per il calcolo dell'imposta di registro, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 43 del DPR 131/86.

I giudici provinciali, per contro, hanno aderito alle doglianze allegate dalla contribuente società affermando l'inerenza della passività con i rami d'azienda oggetto del trasferimento. Ed infatti, dalla documentazione in atti risultava che il debito della cessionaria fosse iscritto nella contabilità sia di quest'ultima che della cedente nel rispetto dell'articolo 51, comma 3 del DPR 131/86 ai sensi del quale le passività trasferite con la cessione del ramo d'azienda e risultanti dalle scritture contabili obbligatorie devono essere portate a decurtazione della base imponibile attiva del trasferimento.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi7, p. 12 – Cessione low cost – Fuoco, Fuoco

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