Passaggio al forfetario: quando è esclusa l’aliquota del 5%

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Passaggio al forfetario: quando è esclusa l’aliquota del 5%

Con risposta n. 226 fornita il 22 novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate risponde al quesito seguente: se un contribuente avvia una nuova attività in regime ordinario a causa di una esclusione specifica, e poi passa al regime forfettario mantenendo invariata l'attività, ha diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta del 5%?

Il caso presentato

L’istante, una contribuente, fa presente di aver prestato fino a luglio di un certo anno attività di lavoro dipendente mentre dal maggio dello stesso anno ha avviato un'attività di lavoro autonomo. Nel periodo di imposta precedente l’avvio dell’attività di lavoro autonomo ha percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro e perciò non ha potuto applicare il regime forfettario bensì quello ordinario.

Facendo presente che l’attività di lavoro autonomo non rappresenta una continuazione di altra attività precedente, chiede se sia possibile fruire dell'aliquota agevolata del cinque per cento di cui all'articolo 1, comma 65, della legge n. 190 del 2014, a decorrere dal secondo anno di inizio dell'attività e fino al quinto anno.

Regime forfetario: requisiti

Con risposta n. 226 del 22 novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ricorda che l'articolo 1, comma 65, della legge n. 190/2014, che disciplina l'applicazione dell'aliquota del 5% al reddito determinato secondo i criteri del regime forfetario, dispone l’applicabilità della riduzione per l'anno fiscale in cui l'attività ha inizio e per i quattro anni successivi, ma è vincolata a determinate condizioni.

Una di queste è che l'attività intrapresa non debba rappresentare una continuazione, neanche parziale, di un'attività già esistente sotto altra forma, sia essa lavorativa autonoma o dipendente, ad eccezione dei casi di pratica obbligatoria necessaria per l’esercizio di determinate professioni.

Una circolare del 2016 ha chiarito che questo requisito mira a prevenire abusi del sistema, ovvero impedisce che si possa beneficiare dell'aliquota ridotta semplicemente cambiando l'aspetto legale di un'attività preesistente o modificando il codice ATECO per presentare l'attività come nuova.

Se l'attività è sostanzialmente la stessa e si rivolge allo stesso mercato, si considera che ci sia continuità e quindi non si applica l'aliquota ridotta.

Passaggio al forfetario dall’ordinario: no aliquota ridotta

Si sostiene che l'aliquota ridotta non sia applicabile al caso in questione perché, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 65, legge 190/2014, tale agevolazione è destinata esclusivamente a chi avvia un'attività nuova già sotto il regime forfettario, includendo l'imposta sostitutiva da subito.

Pertanto, gli individui che avviano un'attività in regime ordinario a causa di specifiche restrizioni e poi passano al regime forfettario entro il quinquennio, mantenendo inalterata l'attività originaria, non sono idonei a usufruire dell’aliquota agevolata al 5%.

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