Partecipazioni senza scudo

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Nell’ambito delle modifiche al Testo Unico varate con il Dl 223/06, un discorso a parte merita il trattamento dei redditi provenienti da paesi a fiscalità privilegiata. La circolare 28/E commentando le modifiche all’articolo 47 del Tuir sulla provenienza degli utili esteri, riconosce che questi potranno avere notevole rilievo per alcuni soggetti che hanno utilizzato lo scudo fiscale: in particolare, le persone fisiche residenti che effettuarono il rimpatrio dei capitali ai sensi dell’articolo 12 del Dl 350/01 e che tuttora detengono in regime di segregazione partecipazioni non qualificate in società residenti in paradisi fiscali o residenti in altri Paesi, ma che a loro volta detengono partecipazioni in società residenti in paradisi fiscali o in Italia stessa. Da qui, l’esigenza di una trasparenza verso il Fisco dei possessori azionari ancora non qualificati oppure inseriti in un dossier segretato secondo la circolare 99/E del 4 dicembre 2001 sullo scudo fiscale. Il legislatore o l l’Agenzia dovranno perciò specificare chi sono i soggetti tenuti a presentare le dichiarazioni dei redditi in Italia e secondo quale tipologia societaria di riferimento, oltre alle modalità per regolare i rapporti con le autorità fiscali del paese di residenza nominale.

 

Nel comma 4, dello stesso articolo 47 del Tuir, si prendono poi in considerazione le situazioni nelle quali si considera il dividendo percepito da un socio residente come “formato in un paradiso fiscale”, con lo scopo di chiudere le triangolazioni sui dividendi provenienti da paradisi fiscali attraverso società situate in paesi virtuosi. Torna cioè ad avere rilevanza la provenienza degli utili indipendentemente dal soggetto che li corrisponde al residente.

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