Partecipazione all’appalto anche per l’impresa in amministrazione controllata

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E’ infondata la tesi secondo cui l’impresa in amministrazione controllata non può partecipare ad una gara d’appalto. L’assunto arriva dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3222 del 21 maggio 2010 in merito al ricorso presentato da un comune avverso una ditta vincitrice di una gara d’appalto che si trovava in amministrazione controllata.

I giudici hanno evidenziato come l’amministrazione controllata non può esser assimilata ad una vera e propria procedura concorsuale ma deve essere considerato un procedimento interlocutorio, il cui fine è quello di cercare di recuperare nella realtà economica attiva un’impresa che si trova in uno stato di crisi.

Proprio in quanto si tratta di strumento che deve aiutare le aziende in difficoltà, sarebbe contraddittorio ammettere che l’impresa in amministrazione controllata debba essere esclusa dalla partecipazione ad una gara pubblica. Sarà poi la valutazione complessiva, da parte della stazione appaltante, delle imprese partecipanti ad una gara pubblica, ai fini dell’attribuzione del punteggio, che dovrà tener conto della situazione organizzativa concreta scaturente da tale situazione di precarietà; ma il fatto che l’impresa si trovi in amministrazione controllata non può rappresentare un motivo di esclusione.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 10 - L'impresa in crisi può partecipare alla gara d'appalto - Rossi

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