Partecipazione a tre vie

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La riforma tributaria porta con sé la possibilità di effettuare una distinzione, ai fini delle imposte sui redditi, tra tre categorie di partecipazioni. Tuttavia, alcuni paletti sono stati previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c) e d) del dlgs n. 344/03 sulle esenzioni e sulle svalutazioni delle partecipazioni. Si è deciso, in sede di stesura del decreto, che le svalutazioni e le partecipazioni che si qualificano per l'esenzione, quelle imponibili immobilizzate e quelle classificate nell'attivo circolante, risultassero indeducibili.

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