Part time verticale Indennità di disoccupazione sui contributi versati

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Part time verticale Indennità di disoccupazione sui contributi versati

La Corte di Giustizia europea, con la sentenza depositata il 9 novembre 2017, nella causa C 98/15, afferma un importante principio di natura previdenziale per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale.

Analizzando il caso di una lavoratrice spagnola, che per 14 anni ha svolto la propria attività di lavoro con orario part-time verticale e che, a seguito della perdita del lavoro, ha chiesto l’indennità di disoccupazione, la Corte Europea ritiene che il sistema utilizzato in Spagna per determinare la base di calcolo della durata della prestazione di disoccupazione dei lavoratori a tempo parziale verticale è contrario al diritto dell'Unione.

Infatti, il trattamento che era stato concesso alla lavoratrice era proporzionato ad una durata inferiore a quella attesa, perchè sono stati considerati ai fini dell’anzianità contributiva esclusivamente i giorni effettivamente lavorati, mentre sono stati esclusi dal calcolo i giorni durante i quali, in virtù del part-time verticale, non è stata svolta alcuna prestazione (420 giorni di prestazioni di disoccupazione invece dei 720 giorni di diritto).

La lavoratrice ha, però, negli anni di lavoro effettuati, versato i contributi regolarmente e integralmente per le annualità svolte e, per tale ragione, presenta ricorso dinanzi al tribunale del lavoro spagnolo, sostenendo che l'esclusione dei giorni non lavorati, ai fini del calcolo della sua prestazione di disoccupazione, equivarrebbe ad istituire una disparità di trattamento a sfavore dei lavoratori a tempo parziale di tipo verticale.

Per il giudice spagnolo, la vicenda è ancora più grave se si considera il fatto che la tipologia contrattuale del part-time verticale è solitamente impiegata per assumere prevalentemente donne.

Corte Ue: disparità di trattamento a sfavore delle donne

Nella sentenza depositata il 9 novembre, relativa alla causa C-98/15, la Corte di giustizia europea specifica che la normativa Ue osta ad una norma che, nel caso di lavoro a tempo parziale verticale, escluda i giorni non lavorati dal calcolo dei giorni di contribuzione, con conseguente riduzione del periodo di erogazione della prestazione di disoccupazione, quando sia constatato che la maggior parte dei lavoratori a tempo parziale verticale è costituita da donne che subiscono le conseguenze negative di tale normativa.

Per la Corte, di fatto, la suddetta normativa non viola il principio di parità di trattamento dei lavoratori part-time, dato che il principio è applicabile solo alle “condizioni di impiego” e non anche ai trattamenti di natura previdenziale. Ciò che è condannato a livello europeo è che la normativa spagnola determina una discriminazione indiretta fondata sul sesso, dal momento che una percentuale compresa tra il 70% e l'80% dei lavoratori a tempo parziale verticale è costituita da donne.

Per la Corte Ue, quindi, è evidente che un numero molto più elevato di donne piuttosto che di uomini risulti sfavorito dalla misura nazionale in oggetto. Pertanto, è da concludere che vi è discriminazione indiretta quando l’applicazione di un provvedimento nazionale, pur formulato in termini neutri, sfavorisca di fatto un numero molto più alto di donne che di uomini.

La legge spagnola determina, così, una disparità di trattamento a sfavore delle donne, che la Corte Ue giudica illegittima in quanto non giustificata da fattori obiettivi.

Ripercussioni nazionali

Possibili le ripercussioni di tale sentenza anche sul sistema previdenziale italiano, dove da anni l'Inps calcola l’anzianità contributiva dei lavoratori con part-time verticale “ciclico” considerando solo le giornate di lavoro effettivo, mentre molte pronunce giurisprudenziali hanno sancito che, ai fini pensionistici, nel calcolo della base dell’anzianità contributiva debbano essere inseriti anche i periodo di non lavoro.

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