Parametri forensi. Penalisti contrari alle osservazioni del Cds

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Con parere reso l'11 novembre 2013, il Consiglio di stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, ha espresso parere favorevole, con osservazioni, rispetto allo schema di decreto ministeriale della Giustizia contenente “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 ”.

Il Collegio amministrativo, in particolare, ha ritenuto che lo schema di regolamento proposto sia conforme alle finalità di garanzia della indipendenza e della autonomia degli avvocati, nonché di cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale.

Una prima osservazione, tuttavia, è rivolta al profilo della liquidazione delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato in materia penale e per i quali lo schema del regolamento prevede una riduzione degli importi di regola del 30%, quando la riduzione in materia civile tocca il 50%. Sul punto, il Collegio suggerisce un ridimensionamento del parametro previsto in ambito penale nella misura pari al 5/10 % non ritenendo ragionevole l'assunto alla base del minore abbattimento, “identificabile, sostanzialmente, in una ritenuta maggiore dignità dell'attività difensoriale nel settore giudiziale di cui trattasi”.

L'osservazione non è piaciuta all'Unione camere penali (Ucpi) tanto che, con una delibera adottata il 12 novembre, è stata affiancata alla previsione contenuta nel Ddl di stabilità relativa alla riduzione di un terzo dei compensi dei difensori, consulenti tecnici di parte e investigatori privati di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, già fatta oggetto di forti critiche da parte della categoria.

In particolare, la prevista riduzione dei compensi per il difensore, il consulente tecnico e l'investigatore privato, unitamente ai tempi insostenibili di liquidazione degli stessi, comporterebbe – a detta dei penalisti - il rischio concreto che l'elenco degli avvocati a cui possono accedere le persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio “si riduca non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente, per via del progressivo allontanamento dei professionisti più qualificati da tali attività”.

Sul punto, le Camere penali, oltre a riservarsi di intervenire nelle sedi più appropriate e di assumere tutte le iniziative necessarie a tutela dell'effettività del diritto di difesa dei cittadini meno abbienti, chiedono espressamente che “venga eliminata la previsione di riduzione contenuta nel Ddl di stabilità, e che venga altresì eliminata quella oggetto della bozza di DM sui parametri”.
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