Paga oraria e paga mensilizzata: differenti modalità di calcolo della retribuzione

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Paga oraria e paga mensilizzata: differenti modalità di calcolo della retribuzione

Storicamente il calcolo della retribuzione spettante ai lavoratori subordinati avviene secondo due criteri di calcolo differenti: il sistema di paga oraria ed il sistema di paga c.d. mensilizzata.

Pur trattandosi di sistemi di determinazione della retribuzione spettante differenti, il risultato annuo dell’effettiva corresponsione al dipendente tende generalmente ad equipararsi, sebbene sia necessario porre particolare attenzione ad applicare rigidamente le regole dell’uno e dell’altro sistema, senza sovrapposizioni. Ciò diviene particolarmente rilevante laddove, specie nei sistemi di paga oraria, vi sia la liquidazione dei ratei di ferie, permessi o mensilità aggiuntive.

La “decisione” di applicare un sistema retributivo piuttosto che l’altro è rimessa all’eventuale determinazione raggiunta in sede di contrattazione collettiva, sebbene anche laddove si intendesse procedere in senso contrario alle prescrizioni del CCNL, non si configurerebbero illeciti o inadempienze rilevanti, in quanto i due sistemi, come anticipato, portano ad un risultato annuo sostanzialmente analogo.

È doveroso infine rammentare che il sistema di paga oraria, volto a retribuire le effettive ore di lavoro prestate, era storicamente in uso per il calcolo della retribuzione spettante ai lavoratori con qualifica di operaio (sebbene, oggi, anche per tali lavoratori è sempre più in uso la mensilizzazione della retribuzione), mentre per gli impiegati si protendeva per l’applicazione del sistema di paga mensilizzata, volto a retribuire i lavoratori in misura fissa mensile.

Caratteristiche della retribuzione

Oltre alle prescrizioni dell’art. 36, Carta Costituzionale, secondo cui il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa, il combinato disposto degli artt. 2070 e 2099, Codice Civile, rinviano ai contratti collettivi l’individuazione dei parametri utili alla determinazione della retribuzione spettante al lavoratore sulla base dell’attività esercitata dall’impresa nonché delle mansioni affidate al prestatore di lavoro subordinato.

Ciò, sempreché, le parti non addivengano al riconoscimento di ulteriori elementi ad personam.

Fatta questa breve premessa, il corrispettivo correlato alla prestazione lavorativa resa presenta le seguenti caratteristiche:

  • obbligatorietà, in funzione della collaborazione resa dal lavoratore in forza delle disposizioni di cui all’art. 2094, Codice Civile;
  • periodicità, quale frequenza di erogazione degli emolumenti spettanti;
  • sufficienza e proporzionalità, secondo le prescrizioni del richiamato art. 36, Costituzione;
  • determinabilità, in relazione a quanto previsto dal CCNL applicato ovvero dell’accordo raggiunto dalle parti del rapporto stesso;
  • irriducibilità, sicché anche laddove il lavoratore venga adibito a mansioni inferiori nelle ipotesi espressamente previste dall’art. 2103, Codice Civile, la retribuzione rimarrà inalterata.

Quanto alla composizione della retribuzione possiamo, invece, distinguere tre grandi macro-categorie:

  • la retribuzione diretta, ovverosia la retribuzione strettamente correlata al periodo di paga ed alla prestazione resa dal lavoratore;
  • la retribuzione indiretta, cioè quella retribuzione maturata pur in assenza di una effettiva prestazione da parte del lavoratore (es. malattia, congedi, ferie, etc.);
  • la retribuzione differita, vale a dire quella retribuzione che matura durante tutto il corso del rapporto di lavoro ma che viene corrisposta in un periodo successivo alla sua maturazione (es. mensilità aggiuntive, premi o trattamento di fine rapporto).

Differenze tra paga oraria e paga mensilizzata

Entrambi i sistemi di retribuzione vanno necessariamente applicati all’interno del c.d. periodo di paga ovvero quell’intervallo di tempo predeterminato dal contratto collettivo allo scadere del quale il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere la retribuzione dovuta per il lavoro prestato nell’arco temporale considerato.

Solitamente, il periodo di paga è il singolo mese di calendario.

Fissato il periodo di cui sopra, la retribuzione potrà essere determinata in misura fissa ovvero moltiplicando le ore di ogni evento considerato per la paga oraria, calcolata secondo le indicazioni del CCNL (c.d. divisori orari).

Specificatamente le principali differenze dei due sistemi in argomento possono essere come di seguito sintetizzati:

Descrizione

Retribuzione mensilizzata

Retribuzione oraria

Determinazione della retribuzione spettante nel periodo di paga – Caratteristiche generali

La retribuzione lorda spettante al dipendente è, per ogni mese, di uguale importo e non tiene conto delle ore di lavoro teoriche o lavorabili e delle ore effettivamente prestate o lavorate.

La retribuzione è dunque determinata in misura fissa indipendentemente dalle giornate lavorative comprese nel periodo di riferimento e indipendentemente dalle assenze per le quali è prevista la normale retribuzione (es. ferie, permessi, festività infrasettimanali).

La retribuzione lorda spettante al dipendente nel periodo di riferimento è determinata in base al numero di ore effettivamente svolte dal dipendente nel corso del mese.

In aggiunta a tali ore vanno altresì retribuite eventuali ore fruite/godute a titolo di festività, ferie, permessi o altre assenze con diritto alla retribuzione.

Divisori contrattuali e determinazione della quota retributiva

Per determinare la c.d. retribuzione “giornaliera” sarà necessario dividere la retribuzione mensile o tabellare spettante nel periodo di riferimento per il divisore convenzionale giornaliero stabilito dal CCNL (solitamente “26” o “22").

Per determinare la c.d. retribuzione “oraria” sarà necessario dividere la retribuzione mensile o tabellare spettante nel periodo di riferimento per il divisore convenzionale orario stabilito dal CCNL (solitamente “173”).

Retribuzione degli eventi senza prestazione lavorativa con diritto all’intera retribuzione a carico azienda (es. ferie; permessi; congedo matrimoniale a carico azienda; permessi studio; permessi per lutto, etc.)

Gli eventi avvenuti nel periodo di riferimento nei quali non si è prestata attività lavorativa, ma che danno comunque diritto a percepire la retribuzione in misura piena, in totale erogazione da parte del datore di lavoro, possono essere esposti con mero valore descrittivo o figurativo e non sono idonei a variare l’importo della retribuzione mensile fissa spettante.

Gli eventi avvenuti nel periodo di riferimento nei quali non si è prestata attività lavorativa, ma che danno comunque diritto a percepire la retribuzione in misura piena, in totale erogazione da parte del datore di lavoro, devono essere esposti sulla colonna “Competenze” del cedolino paga e sono, dunque, utili alla determinazione della retribuzione spettante.

Essi si calcolo moltiplicando le ore dell’evento interessato per la paga oraria. Detto importo, andrà aggiunto alla retribuzione spettante nel periodo di riferimento.

Retribuzione degli eventi senza prestazione lavorativa parzialmente o non a carico dell’azienda (es. malattia, periodi di carenza indennizzati parzialmente; congedi parentali; congedi di maternità obbligatoria; infortuni; etc.)

Gli eventi avvenuti nel periodo di riferimento per i quali la retribuzione non sia a carico del datore di lavoro, anche parzialmente, comportano una decurtazione dalla retribuzione fissa mensile delle giornate interessate dall’evento.

Le indennità correlate a carico degli enti previdenziali ed assicurativi eventualmente anticipate dal datore di lavoro e/o l’integrazione retributiva disposta dal CCNL ed a carico di quest’ultimo, andranno esposti sulla colonna “Competenze” del cedolino paga e saranno idonee ad aumentare la retribuzione spettante al dipendente.

Gli eventi avvenuti nel periodo di riferimento per i quali la retribuzione non sia a carico del datore di lavoro, anche parzialmente, devono essere esposti sulla colonna “Competenze” del cedolino paga e sono, dunque, utili alla determinazione della retribuzione spettante.

 

Retribuzione delle festività

La retribuzione spettante per le festività infrasettimanali è già ricompresa nella retribuzione fissa mensile. Salvo diversamente disposto dalla contrattazione collettiva, non danno diritto ad una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva le festività cadenti nelle giornate di “non lavoro”.

Diversamente, le festività cadenti nella giornata di riposo settimanalmente fissata, danno diritto alla corresponsione di una ulteriore quota di retribuzione giornaliera che, pertanto, si aggiungerà alla retribuzione fissa spettante nel periodo di riferimento (c.d. “Festività non goduta”).

La retribuzione spettante per le festività cadenti in una giornata “lavorativa” andrà determinata moltiplicando le ore di lavoro programmate per detta giornata per la c.d. paga oraria.

La retribuzione spettante per le festività cadenti nella giornata di riposo settimanalmente fissata, sarà determinata moltiplicando il valore di paga oraria per 1/6 dell’orario settimanale contrattualizzato.

Non andranno, invece, retribuite, salvo diversamente disposto dalla contrattazione collettiva, le festività cadenti nelle giornate di “non lavoro”.

Cessazioni nel corso del mese del rapporto di lavoro

Laddove il rapporto dovesse cessare nel corso del periodo di riferimento, andranno detratte dalla retribuzione fissa mensile le giornate “non lavorate”.

Non vi sono particolari variazioni. Andranno retribuite esclusivamente le ore e gli eventi verificatisi nel corso del rapporto di lavoro nel periodo di riferimento.

Gestione del rateo ferie

Consigliabile a giorni.

Ad ore.

Gestione del rateo permessi/ROL

Ad ore.

Ad ore.

Gestione del rateo ex festività

A giorni /ad ore.

Ad ore.

Gestione dei ratei di mensilità aggiuntive

A giorni/ad ore/in dodicesimi.

A giorni/ad ore/in dodicesimi.

Retribuzione con paga oraria: esempio di calcolo

Retribuzione con paga mensilizzata: esempio di calcolo

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