Paga le spese l’accertato che non risponde al contraddittorio

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Il contraddittorio è l'elemento determinante per adeguare alla concreta realtà economica del contribuente l'ipotesi dello studio di settore. È quanto ribadito nella sentenza n. 160/2011 della sezione X della Ctr di Roma, in cui ad un contribuente negligente per non essersi presentato, e senza alcun avviso, al contraddittorio viene respinto il ricorso in appello.

In sede di contraddittorio, l’accertato avrebbe potuto esporre le proprie ragioni e produrre documentazione atta a provare fatti che giustificassero lo scostamento.

È nei poteri del giudice accollare al contribuente le spese processuali, per mancata presentazione all'invito al contraddittorio notificato dall'ufficio per la definizione con il concordato.
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