Decreto fiscale convertito in legge. Tutte le novità su pace fiscale e fatturazione elettronica

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Decreto fiscale convertito in legge. Tutte le novità su pace fiscale e fatturazione elettronica

Il decreto fiscale n. 119/2019 è stato definitivamente convertito in legge. Con 272 voti a favore, 143 contrari e 3 astenuti, la Camera ha approvato senza modifiche, in seconda lettura, il testo definito del Senato.

I temi principali della Legge di Bilancio 2019 spaziano dalla pace fiscale alla fatturazione elettronica, dagli interventi sulle banche cooperative alla tassa sui money transfer. Nel provvedimento omnibus hanno poi trovato posto anche la proroga del bonus bebè, le nuove norme sulle concessioni autostradali scadute e le misure su Cigs e contro il caporalato.

Capitolo Pace fiscale

Il capitolo principale del provvedimento è quello sulla pace fiscale.

Nel complesso sono nove le sanatorie previste, anche se mancano alcuni tasselli attuativi, come quello della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (pvc), delle liti pendenti e degli errori formali le cui modalità operative dovranno essere definite con uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

No al condono, sì alla sanatoria degli errori formali

Nell’ambito delle sanatorie fiscali contenute nel provvedimento definitivo viene cancellato il condono fiscale, il quale prevedeva che attraverso la dichiarazione integrativa speciale si potesse sanare fino a 100mila euro (e comunque entro il 30%) di quanto già dichiarato, pagando una tassa sostitutiva del 20%.

In sostituzione, arriva la sanatoria sugli errori formali commessi fino al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto, che possono essere sanati con il versamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. Il versamento va fatto in due rate: entro il 31 maggio 2019 ed entro il 2 marzo 2020.

Sconti per le liti con il Fisco

Inoltre, previsti anche maxi sconti per chiudere le liti con il Fisco.

Le nuove procedure per definire le controversie pendenti con la Agenzia delle Entrate prevedono:

  • in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, si potrà pagare il 90% del valore della controversia (con uno sconto pari quindi al 10%), spalmando il versamento in 5 anni;

  • in caso di vittoria per il contribuente in primo grado, la lite può essere cancellata versando il 40% (lo sconto quindi sale al 60%);

  • in caso risulti soccombente l'Agenzia delle Entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio, il contribuente potrà beneficiare del maxi sconto del 95% versando solo il 5% del valore della controversia.

Per quest’ultima ipotesi sarà decisiva la data di entrata in vigore della legge di conversione, perché entro quella data dovranno essere pendenti presso la Suprema Corte i contenziosi definibili, appunto, solo con il 5% del valore della lite.

Rottamazione-ter con rate più leggere

Le novità della nuova edizione della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (rottamazione-ter) riguardano:

  • le modalità di pagamento rateale;

  • gli effetti della definizione agevolata sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc);

  • le conseguenze del tardivo versamento.

Ferma restando la possibilità di pagare il dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, in alternativa si può scegliere la rateazione dell’importo dovuto: il numero massimo di rate per il pagamento sale da 10 a 18, rendendo così gli importi più leggeri.

Le scadenze passano da 2 a 4 l'anno dal 2020.

Nel 2019, le scadenze della prima e della seconda rata sono fissate per il 31 luglio e il 30 novembre e ciascuna rata sarà pari al 10% dell'importo complessivamente dovuto. Le successive scadenze sono fissate per il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

A seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, è consentito il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc), purché sussistano tutti gli altri requisiti di regolarità previsti dalla disciplina vigente per il rilascio del documento.

In caso di tardivo versamento delle rate non superiore a cinque giorni, non scatta l’inefficacia della definizione e non sono dovuti interessi.

Capitolo fatturazione elettronica

La Legge di conversione del Dl n. 119/2018 conferma l'avvio della fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019, ma sospende le sanzioni per ritardi nel primo semestre.

Infatti, se dal prossimo 1° gennaio, gli operatori non saranno pronti a gestire la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche allo Sdi in formato strutturato Xml potranno usufruire di un periodo (di sei mesi per i contribuenti trimestrali e di nove mesi per i contribuenti mensili) in cui la fattura elettronica potrà essere emessa in ritardo senza sanzioni, a condizione che l’emissione avvenga entro il termine di liquidazione dell’Iva di periodo.

Tali sanzioni saranno poi ridotte al 20% se la fattura, emessa in maniera tardiva, partecipa alla liquidazione periodica del mese o del trimestre successivo.

Sono entrati nel testo definitivo della Legge anche alcuni nuovi esoneri.

L’esonero dall’obbligo di emettere la fattura elettronica, infatti, è stato esteso anche agli operatori sanitari, ma unicamente per le operazioni effettuate nel 2019 ed i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. Gli operatori sanitari non sono comunque esonerati dal ricevere e-fatture dai loro fornitori.

Altra esclusione soggettiva interessa le associazioni sportive dilettantistiche, in relazione ai proventi da attività commerciali laddove non superiori a 65mila euro: oltre tale soglia, la fattura deve essere invece emessa elettronicamente per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta.

Infine, per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’Iva con cadenza mensile, le deroghe alla disciplina della fatturazione elettronica previste dal decreto legge si applicano fino al 30 settembre 2019.

E’ stata, inoltre, abolita la numerazione progressiva delle fatture. Dal 1° luglio, poi, le fatture devono essere emesse entro 10 giorni dall'operazione e registrate entro il 15 del mese successivo all'emissione.

Trasmissione telematica corrispettivi

Dal 2019, oltre all’obbligo di fattura elettronica, scatta anche quello di trasmissione telematica dei corrispettivi.

È previsto un duplice avvio: la prima scadenza sarà il prossimo 1° luglio per commercianti ed esercenti con volume d’affari sopra i 400mila euro e, poi, dal 1° gennaio 2020 toccherà a tutti gli altri. Essa fa venire meno l’obbligo di tenuta del relativo registro.

È prevista anche un’agevolazione per l’adeguamento tecnologico. Nel 2019 e 2020 verrà, infatti, concesso un contributo complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta per un massimo di 250 euro, in caso di acquisto, e di 50 euro, in caso di adattamento, per ogni strumento con cui effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Sarà il fornitore a dover anticipare l’agevolazione che si tradurrà in uno sconto sull’acquisto. Il fornitore, poi, potrà recuperare lo sconto concesso, con un rimborso sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione, a cui non si applica né il limite dei 250mila euro relativo all’indicazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi né quello di utilizzo annuale di 700mila euro.

Altre disposizioni

Money transfer - Sui trasferimenti di denaro extraeuropei, cioè sulle rimesse degli immigrati, dal 1° gennaio 2019 viene introdotta un'imposta dell'1,5% del valore di ogni singola operazione a partire da un importo minimo 10 euro.

Bonus bebè - Prorogato il bonus bebè per il 2019, ma l'assegno da 960 euro sarà concentrato solo nel primo anno di vita o di adozione del bambino. Per i figli successivi al primo l'importo è aumentato del 20%.

Rc auto - Per chi viene trovato per la seconda volta in due anni a circolare senza assicurazione, oltre ad una multa raddoppiata, è prevista la sospensione della patente da uno a due mesi ed il fermo amministrativo del veicolo per 45 giorni.

E-cig - Le sigarette elettroniche vengono detassate. La maxi tassa applicata finora sulle e-cig (50% delle accise sui tabacchi tradizionali) avrà tre aliquote: al 5%, 15% e 25%.

Rilancio di Campione d’Italia - Viene modificato in più punti l’articolo 188-bis del Tuir, che disciplina il regime fiscale delle persone fisiche e delle società operanti nel comune di Campione d’Italia.

Anche in
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