Pace contributiva, online il modello per la domanda
Pubblicato il 01 marzo 2019
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A seguito della pubblicazione dei modelli per la richiesta del Reddito di Cittadinanza (RdC) e della Pensione di Cittadinanza (PdC), l’INPS rende disponibile sul proprio sito internet anche la domanda per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva"), di cui all’art. 20, co. da 1 a 5 del D.L. n. 4/2019 (c.d. "Decretone", di prossima conversione in legge). Il modello, denominato AP135, non può ancora essere inviato telematicamente. A tal proposito, l’INPS spiega che l’inoltro può essere effettuato esclusivamente: allo sportello INPS, via fax, tramite raccomandata A/R, ovvero via Pec.
Pace contributiva, cos’è?
Si ricorda che il c.d. "Decretone" ha previsto la facoltà - esclusivamente per il triennio 2019-2021- di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data del 29 gennaio 2019 (di pubblicazione del D.L. n. 4/2019), non coperti da contribuzione e che non siano soggetti ad alcun obbligo contributivo, in favore degli iscritti:
- all'assicurazione generale obbligatoria (Ago) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti;
- alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- alla gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.
Per poter “coprire” i buchi contributivi è necessario:
- essere privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
- non avere una pensione.
Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi.
Da notare, inoltre, che l'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto, con conseguente restituzione dei contributi.
Pace contributiva, vantaggi fiscali
Chi decide di avvalersi della “pace contributiva", avrà il vantaggio di poter ammortizzare in parte la spesa sostenuta dal contribuente. Infatti, è possibile detrarre l’onere sostenuto dall’Irpef nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.
Esclusivamente per i lavoratori del settore privato, l’onere per il riscatto può essere sostenuto anche dal datore di lavoro dell’assicurato. In tal caso, il costo è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'art. 51, co. 2, lett. a), del Dpr. 22 dicembre 1986, n. 917.
Pace contributiva, versamento dell’onere
L’onere da sostenere per il riscatto è determinato in base ai criteri fissati dall’art. 2, co. 5 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n.184. Sul punto, la norma precisa espressamente che:
- “si rapporta la contribuzione alla retribuzione percepita nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda; il tutto viene poi riproporzionato in base al periodo oggetto di riscatto”.
Il versamento dell’onere può essere effettuato in due modi:
- in un’unica soluzione;
- oppure, in massimo 60 rate mensili da 30 euro ciascuna, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
Si specifica, inoltre, che la domanda può essere eseguita anche dai superstiti, parenti e affini entro il secondo grado.
Pace contributiva, come inoltrare la domanda
La domanda, compilata e firmata in ogni sua parte, va inviata all’Ufficio INPS territorialmente competente con una delle seguenti modalità:
- presentazione diretta allo sportello INPS;
- via fax;
- tramite raccomandata A/R, con allegata copia del documento di identità in corso di validità;
- via Pec, all’indirizzo dell’Ufficio INPS territorialmente competente, unitamente alla copia digitalizzata di un documento di identità in corso di validità.
- eDotto.com – Edicola del 16 febbraio 2019 - Pace contributiva, RdC, quota 100. Ecco le proposte di modifica al “Decretone” – Bonaddio
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