Pace contributiva, RdC, quota 100. Ecco le proposte di modifica al “Decretone”
Pubblicato il 16 febbraio 2019
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Il c.d. “Decretone” (D.L. n. 4/2019), che deve essere convertito in legge entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (28 gennaio 2019), si appresta a subire un forte restyling. Dall’estensione da 5 a 10 anni della rateizzazione collegata alla c.d. “pace contributiva”, allo sconto contributivo di 3 anni – da 38 anni a 35 anni – per le lavoratrici madri con un figlio disabile, passando per la probabile estensione anagrafica per il riscatto della laurea (ora a 45 anni). Alcune modifiche potrebbero registrarsi anche sul fronte Reddito di Cittadinanza (RdC), ed in particolare per quanto riguarda il rafforzamento del sussidio economico per le famiglie numerose e con disabili.
Sono solo alcuni dei tantissimi emendamenti presentati in commissione Lavoro al Senato. Ecco le proposte di modifica al “Decretone”.
Pace contributiva, cosa cambia
La “pace contributiva”, contenuta all’art. 20 del D.L. n. 4/2019, consente - in via sperimentale per il triennio “2019-2021” - la possibilità di coprire periodi pregressi, e quindi non lavorati. Le norme sulla pace contributiva si applicano:
- agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- alla gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Tali soggetti devono essere:
- privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
- non già titolari di pensione.
Possono essere riscattati in tutto o in parte i periodi compresi tra la data del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle forme assicurative su menzionate, non soggetti ad obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.
Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi. La domanda può essere fatta anche dai superstiti, parenti e affini entro il secondo grado.
Il versamento dell’onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza:
- in unica soluzione;
- ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30,00 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
Ed è proprio su questo punto che s’intende intervenire, allungando da 5 a 10 anni la rateizzazione dell’onere da sostenere. In questo modo, il numero massimo delle rate mensili passerebbe da 60 a 120, per un importo minimo sempre di 30 euro.
Una possibilità che, con un secondo correttivo, verrebbe garantita anche ai lavoratori stagionali per le “annualità” fino a tutto il 31 dicembre 1995, quindi antecedenti il 1996.
Quota 100, cosa cambia
Novità in vista anche sul fronte pensioni, in particolare su “quota 100”. Su questo punto, s’intende consentire alle lavoratrici madri con un figlio disabile di accedere alla pensione con tre anni di contribuzione in meno - 35 anziché 38 - facendo così scendere da 100 a 97 la “quota” fissata dal decreto per le nuove uscite anticipate nel triennio di sperimentazione.
RdC, cosa cambia
Per quanto concerne il Reddito di Cittadinanza, invece, il governo intende intervenire su due fronti:
- rafforzamento del sussidio economico per le famiglie con disabili;
- ampliamento della scala di equivalenza per non sfavorire i nuclei più numerosi.
Riscatto della laurea, cosa cambia
Altro intervento potrebbe verificarsi sul “riscatto della laurea”, che consente di riscattare i periodi di studio in maniera agevolata, ma esclusivamente per gli under 45. La modifica porterebbe ad innalzare il tetto anagrafico, ampliando la platea dei potenziali beneficiari.
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