Pace contributiva 2024–2025 esclusa per periodi precedenti alla prima occupazione
Pubblicato il 23 luglio 2024
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Riscattabili, con la pace contributiva per il biennio 2024-2025, solo i periodi scoperti da contribuzione obbligatoria collocati tra due periodi di lavoro. La pace contributiva non è infatti utilizzabile per i periodi precedenti alla prima occupazione.
A chiarirlo è l’INPS nella notizia del 22 luglio 2024 con cui si dà conto delle caratteristiche dell’istituto, richiamando i chiarimenti forniti con la circolare 29 maggio 2024, n. 69.
Pace contributiva per il biennio 2024–2025: come funziona
Il riscatto di periodi non coperti da contribuzione, più conosciuta come pace contributiva, non è una novità nel panorama previdenziale.
La prima edizione della misura risale infatti al 2019 quando fu introdotta, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, dall’articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
La legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 126 a 130 della legge 30 dicembre 2023, n. 213) la ripropone solo per un biennio (2024-2025) e con rilevanti novità.
Di seguito i punti principali della pace contributiva per il biennio 2024–2025.
Pace contributiva per il biennio 2024–2025 |
Caratteristiche |
Definizione |
Permette ai lavoratori con sistema contributivo puro, vale a dire privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non titolari di pensione diretta, di riscattare periodi non coperti da contribuzione tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023 |
Beneficiari |
Iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti Iscritti alle forme sostitutive ed esclusive dell’AGO Iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata |
Condizioni |
Periodi non coperti da qualsiasi forma di contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto non solo nella cassa specifica, ma anche in altri fondi previdenziali Periodi non soggetti ad obbligo contributivo Periodi compresi tra il primo e l’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) sempre nell’intervallo temporale dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2023 |
Durata massima riscattabile |
Massimo 5 anni riscattabili Possibilità di riscattare fino a 5 anni aggiuntivi se già riscattati periodi nel triennio 2019-2021 |
Costi e benefici |
Costo calcolato sulla base della retribuzione degli ultimi 12 mesi rapportata al periodo da riscattare Pagamento in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili senza interessi Costo del riscatto fiscalmente deducibile al 100% dal reddito complessivo del lavoratore o del datore di lavoro privato che ha eventualmente sostenuto l’onere di riscatto con i premi di produzione spettanti al lavoratore |
Tempi e modalità di presentazione |
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 Presentabile da: diretto interessato, superstiti, parenti o affini entro il secondo grado e, per i lavoratori del settore privato, anche dal datore di lavoro Presentazione: esclusivamente online tramite:
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Periodi riscattabili
Con la pace contributiva per il biennio 2024–2025, fa notare l’INPS nella richiamata nota del 22 luglio 2024, possono essere riscattati I periodi scoperti da contribuzione obbligatoria:
- collocati in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, vale a dire nell’intervallo temporale dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2023;
- anche non continuativi, ma comunque non superiori a 5 anni;
- e collocati tra due periodi di lavoro, con esclusione dei periodi precedenti alla prima occupazione.
I periodi riscattati vengono considerati sia ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, sia per il calcolo dell’assegno pensionistico.
Annullamento d’ufficio del riscatto
Come abbiamo evidenziato in tabella, possono beneficiare del riscatto i soli lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996, i cd. lavoratori contributivi puri.
L'INPS ricorda (ed è importante prestare la massima attenzione al riguardo) che l’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 (ad esempio, accredito del servizio militare, maternità al di fuori del rapporto di lavoro, ecc.) comporta l’annullamento d’ufficio del riscatto effettuato attraverso la pace contributiva, con successiva restituzione dei contributi.
Effetti fiscali del riscatto
Da ultimo vale la pena soffermarsi sulle rilevanti novità previste in merito agli effetti fiscali dell’adesione alla pace contributiva per il biennio 2024–2025.
Come segnala l’INPS nella nota del 22 luglio 2024, rispetto alla misura di pace contributiva in vigore nel biennio 2019-2021, la differenza di rilievo è che, per la misura operativa per il biennio 2024–2025, l’onere di riscatto versato non è detraibile dall’imposta lorda IRPEF al 50% ma è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.
Se, per i lavoratori del settore privato, a presentare la domanda di pace contributiva è il datore di lavoro, l’onere è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo.
Tale fattispecie rientra nelle ipotesi in cui non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge (circolare Agenzia Entrate 7 marzo 2024, n. 5/E).
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