P.a. Licenziamenti secondo efficienza

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P.a. Licenziamenti secondo efficienza

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l’organizzazione, la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione dell’efficienza dell’amministrazione, della razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e della migliore utilizzazione delle risorse umane, in virtù dei principi espressi dagli artt. 1 e 6 D.Lgs. n. 165/2001 (T.u. pubblico impiego), restando dunque alla discrezionalità della p.a. la determinazione e revisione della pianta organica.

Eccedenza personale Procedura ex art. 33 D.Lgs. 165/2001

In caso di eccedenza di personale, la pubblica amministrazione è tenuta a seguire la specifica procedura di cui all’art. 33 D.Lgs. n. 165/2001, che disciplina le consultazioni sindacali, il collocamento in disponibilità, la sospensione delle obbligazioni di lavoro ed il trattamento indennitario per il lavoratore.

In tale ipotesi, se la contrattazione collettiva non dispone diversamente, la scelta dei lavoratori da licenziare deve seguire i criteri fissati in via generale e per tutti i licenziamenti collettivi dalla Legge n. 223/1991. Per cui il datore di lavoro pubblico dovrà selezionare il personale da licenziare contemperando le proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive con i carichi di famiglia e l’anzianità aziendale. 

Impossibilità di repechage Collocamento in disponibilità

La p.a. è inoltre tenuta tenuta a dimostrare l’impossibilità di una collocazione alternativa del dipendente all'interno della stessa amministrazione (c.d. repechage) - anche alla stregua di eventuali previsioni contrattuali in deroga all'art. 2103 c.c. comma 2 – nonché l’adempimento dell’obbligo di comunicazione ex art. 34, ai fini della iscrizione del personale in disponibilità negli appositi elenchi, finalizzati al recupero delle eccedenze anche presso altre pubbliche amministrazioni.

Sono questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 3738 del 13 febbraio 2017, respingendo il ricorso del dipendente di una Camera di Commercio, avverso la determina commissariale con cui – secondo i giudici correttamente, ovvero nel rispetto della procedura suindicata – era stato collocato in disponibilità ai sensi del predetto art. 33 D.Lgs. 165/2001. 

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