Organismo congressuale forense Elezione delegati
Pubblicato il 28 ottobre 2016
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Gli Ordini degli avvocati sono attualmente impegnati ad eleggere i delegati che entreranno a far parte dell'Organismo congressuale forense (OCF), il nuovo soggetto di rappresentanza politica degli avvocati in sostituzione dell’Organismo unitario dell’avvocatura, per come deliberato nel corso del XXXIII Congresso nazionale forense di Rimini.
Per procedere con la relativa elezione, i Consigli degli ordini avvocati distrettuali avranno tempo fino al 6 novembre 2016, ed ossia non oltre il trentesimo giorno dall’approvazione del relativo deliberato.
Compiti OFC
L’OFC costituirà il rappresentante del Congresso e, come tale avrà il compito di dare attuazione ai deliberati congressuali, curandone l’elaborazione di progetti e proposte, l’adozione di ogni iniziativa opportuna.
Lo stesso ha inoltre il compito di operare di concerto con la Cassa, negli ambiti di sua competenza, e con il Consiglio nazionale forense, nel rispetto delle prerogative delle funzioni di rappresentanza istituzionale, nonchè di consultare, ove ritenuto, le Associazioni forensi e le Associazioni specialistiche e di proclamare l’astensione dalle udienze nel rispetto delle disposizioni del codice di autoregolamentazione.
Composizione
Nel dettaglio, l’OCF si compone dei rappresentanti eletti, in seggi formati su base distrettuale, in ragione di uno fino a cinquemila iscritti agli albi ed elenchi speciali degli Ordini del Distretto. Previsto anche un ulteriore rappresentante ogni successivi cinquemila iscritti o frazione pari o superiore a duemilacinquecento.
I componenti dell’OCF non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
Si prevede che il relativo elettorato attivo spetti ai Delegati congressuali degli Ordini del Distretto, mentre quello passivo ad ogni avvocato iscritto in uno degli albi ed elenchi speciali degli stessi che si siano candidati e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.
La candidatura deve essere presentata al Presidente del COA distrettuale almeno ventiquattro ore prima dell’inizio delle operazioni elettorali.
Come norma transitoria, e come sopra ricordato, si prevede che la prima elezione di OCF si tenga non oltre trenta giorni dall’approvazione delle nuove norme e che le operazioni elettorali relative a ciascun Distretto si svolgano nel luogo indicato dal presidente del seggio nell’avviso di convocazione.
Quest’ultimo deve essere trasmesso, con preavviso di almeno sette giorni, a mezzo posta elettronica certificata ai presidenti di ciascuno dei COA del Distretto i quali provvedono a darne immediata comunicazione ai Delegati del proprio Ordine.
- eDotto.com - Punto&Lex 10 ottobre 2016 - Orlando al Congresso nazionale forense - Mattioli
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