Ordinamento penitenziario: le misure del testo di riforma
Pubblicato il 06 agosto 2018
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Sul sito del ministero della Giustizia è stata pubblicata una nota dove vengono illustrate “in pillole” le misure contenute nel nuovo testo di riforma dell’ordinamento penitenziario.
Lo schema di decreto legislativo, approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei ministri del 2 agosto, è stato “revisionato” dal ministero della Giustizia e dal Governo – viene spiegato - tenendo conto delle indicazioni espresse dal Parlamento, volte a garantire sia un miglioramento della qualità della vita nelle carceri sia la certezza della pena.
Sono quattro i capi in cui è suddiviso il testo e riguardano:
- riforma dell’assistenza sanitaria;
- semplificazione dei procedimenti;
- modifiche all’ordinamento penitenziario in tema di competenze degli uffici locali di esecuzione esterna e della polizia penitenziaria;
- vita penitenziaria.
Assistenza sanitaria
Per quel che concerne l’assistenza sanitaria – ha precisato il dicastero – si è proceduti ad una revisione che tiene conto del riordino della medicina penitenziaria, del potenziamento dell’assistenza psichiatrica negli istituti di pena e del trasferimento delle competenze della medicina penitenziaria al servizio sanitario nazionale.
Viene affermato, in linea generale, il diritto, per i detenuti e gli internati, a ricevere prestazioni tempestive.
Viene previsto, come detto, che sia il servizio sanitario nazionale ad operare negli istituti, curando anche l’organizzazione del servizio medico e farmaceutico.
A seguire, vengono modificate le norme sulle autorizzazioni per cure e accertamenti che non possono essere garantiti all’interno degli istituti, viene disciplinata la visita medica del detenuto all’ingresso in istituto nonché garantita la continuità dei trattamenti sanitari in corso.
Semplificazione dei procedimenti e modifiche a ordinamento carcerario
In tema di semplificazione, viene prevista la possibilità, per l’amministrazione penitenziaria, di stare in giudizio personalmente, e una chiara indicazione del giudice competente per i provvedimenti in materia di controllo sulla corrispondenza, sulla base della distinzione tra condannati, internati e imputati.
Sul fronte processuale penale, le novità si sostanziano in una “rimodulazione” dei termini per decidere sulle istanze di applicazione delle misure alternative alla detenzione.
Viene, inoltre, ampliata la procedura semplificata di sorveglianza anche per quel che concerne la libertà condizionata e il differimento per sopravvenuta infermità.
Si prevede, altresì, che il magistrato di sorveglianza possa concedere la misura richiesta dai condannati in stato di libertà, anche se rimane ferma, in materia, la competenza finale del tribunale.
Infine, la presenza dell’interessato all’udienza di sorveglianza potrà essere garantita anche attraverso collegamenti audiovisivi.
Alcune previsioni riguardano, poi, la revoca delle misure alternative in presenza di comportamenti di violazione delle prescrizioni, nonché la sopravvenienza di nuovi titoli di custodia in corso di esecuzione di una misura alternativa, le cui norme vengono riviste.
Dettate, di seguito, regole di disciplina dei rapporti tra espiazione delle pene accessorie e misure alternative alla detenzione e norme sull’osservazione della personalità ai fini dell’accesso alle misure alternative.
Vita penitenziaria
Nel riepilogo del ministero viene quindi spiegato che, in tema di vita penitenziaria, lo schema di decreto interviene con misure volte a rafforzare i diritti dei detenuti.
Si ha, in particolare, un consolidamento dei divieti di discriminazione, la responsabilizzazione del detenuto finalizzata a un suo reinserimento, l’introduzione di nuove previsioni relative a alimentazione, permanenza all’aperto, attività di lavoro, istruzione e ricreazione, una riaffermazione del principio di territorialità della pena.
Tra le altre misure, il dicastero indica la creazione di sezioni per donne “che non compromettano le attività trattamentali e salvaguardino il ruolo delle madri se detenute con prole”; la formazione professionale finalizzata alla rieducazione, insieme al lavoro e alla partecipazione a progetti di pubblica utilità.
Prevista, infine, una nuova regolamentazione dei colloqui con i detenuti, il diritto a una corretta informazione, anche con nuovi strumenti di comunicazione, la costituzione di rappresentanze dei detenuti e degli internati, con inserimento anche di una rappresentanza femminile.
- eDotto.com – Punto & Lex 3 agosto 2018 - Ordinamento penitenziario, sì preliminare ma senza misure alternative – Pergolari
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