Orario di lavoro è il tempo di attesa e il tempo per recarsi fuori sede
Pubblicato il 11 ottobre 2018
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Ai sensi del D.Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003, in attuazione della direttiva comunitaria 93/104/CEE, si intende per orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia:
- al lavoro;
- a disposizione del datore di lavoro;
- nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni.
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24828 del 9 ottobre 2018, ha, quindi, ricordato che è da intendersi orario di lavoro anche il tempo in cui un lavoratore che si occupava della sostituzione delle lampade della pubblica illuminazione non funzionanti e di lavori di piccola manutenzione presso alcuni Comuni della Provincia di residenza, era stato a disposizione di parte datoriale senza possibilità di scelta dei luogo in cui stare durante le ipotizzate soste e/o attese.
In effetti – hanno evidenziato gli Ermellini - durante il tempo trascorso al lavoro nei comuni di Valenzano e di Ugento, il dipendente si era trovato lontano dal suo ambiente familiare e sociale ed aveva, quindi, beneficiato di una minore libertà di gestire il tempo in cui non era stata richiesta la sua attività professionale.
Inoltre - si legge ancora nell’ordinanza - rientra nell’orario di lavoro anche il tempo necessario per recarsi fuori sede, a nulla rilevando il fatto che il ricorrente non fosse tenuto a passare dalla sede aziendale, anche perché custodiva presso il suo domicilio l'automezzo di servizio.
Un’interpretazione contraria contrasterebbe con l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nella normale attività lavorativa e va sommato al normale orario come lavoro straordinario, risultando lo spostamento funzionale rispetto alla prestazione.
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