Opzione Superbonus 110%, invio comunicazione in scadenza
Pubblicato il 13 aprile 2021
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Entro il 15 aprile 2021 i contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese riferibili agli interventi edilizi che fruiscono delle detrazioni ordinarie oppure di quelle maggiorate (Superbonus del 110%), devono inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dell'opzione.
Non più tardi di giovedì, dunque, deve essere inoltrata la specifica comunicazione per optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito relativo alla detrazione di cui all'art. 121 del Decreto legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Si tratta dell’ulteriore proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni, relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020, che è stata disposta dal provvedimento agenziale n. 83933 del 30 marzo 2021.
La scadenza del termine per la comunicazione dell’opzione era già stata spostata dal 16 marzo al 31 marzo 2021.
Con lo stesso provvedimento, inoltre, è stato disposto che - entro lo stesso termine (15/04/2021) - dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni già inoltrate dal 1° al 15 aprile 2021, relativamente alle spese sostenute nel 2020.
Il canale per l’invio della comunicazione di opzione resterà aperto fino al 16 marzo del prossimo anno per le spese riferibili al 2021 e per le quote residue non fruite che si vogliono cedere.
Il termine ultimo per l'invio della comunicazione per l'esercizio dell'opzione, infatti, a regime, è il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Pertanto, ipotizzando che siano state sostenute spese per gli interventi agevolati nel 2020, la prima quota della detrazione dovrebbe essere inserita nella dichiarazione relativa ai redditi 2020, che deve essere presentata nel 2021; nel caso in cui il contribuente, quindi, intendesse cedere le rate successive alla prima, dato che la seconda dovrebbe essere indicata nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2022, la comunicazione per la cessione deve essere trasmessa entro il 16/03/2022.
Con il provvedimento di proroga di fine marzo, l’Amministrazione finanziaria ha espressamente specificato che si è voluto concedere ai fruitori e agli operatori più tempo al fine di agevolare la predisposizione e trasmissione delle comunicazioni delle opzioni relative alle spese sostenute nel 2020, anche in considerazione della proroga al 10/05/2021 del termine per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, di cui al comma 22 dell'art. 5 del Decreto legge n. 41/2021 (Decreto Sostegni).
Opzione Superbonus, modalità di comunicazione
Nonostante l’ulteriore proroga, le modalità di trasmissione della comunicazione restano tutte confermate.
In caso di fruizione dell’agevolazione sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito, il contribuente per comunicare la propria opzione all’Agenzia delle Entrate deve utilizzare sempre il modello approvato, come successivamente modificato (provvedimento n. 326047/2020).
Il modello deve essere inviato esclusivamente per via telematica a decorrere dal 15 ottobre scorso; l'omissione della comunicazione rende l'opzione inefficace nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Il soggetto obbligato alla presentazione della comunicazione è:
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per gli interventi eseguiti su unità immobiliari e su parti comuni di edifici relativamente alle quali non sussiste una proprietà di tipo condominiale, il beneficiario stesso della detrazione;
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per gli interventi eseguiti su parti comuni degli edifici relativamente alle quali sussiste una proprietà di tipo condominiale, l'amministratore di condominio (in presenza di condomini minimi, la comunicazione può essere inviata da uno dei condòmini).
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