Opposizione a fermo amministrativo. Competenza del giudice del luogo dove risiede l’automobilista

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Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 17749 del 16 ottobre 2012 – l’impugnazione al fermo amministrativo comminato a seguito di violazioni del Codice della strada e di mancato pagamento delle imposte va promossa dinanzi al giudice di pace del luogo di residenza del contribuente e non di quello dove è stata commessa l’infrazione.

La competenza territoriale del giudice di pace del luogo di residenza dell'automobilista va confermata – precisa la Suprema corte – “in ragione della natura dell'opposizione dalla medesima posta in essere e del combinato disposto degli articoli 615 e 480 del Codice di procedura civile”.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 – Fermo auto, il ricorso si fa in casa - Alberici

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