Opposizione a decreto ingiuntivo: niente termini ridotti per le cause precedenti alla pronuncia a Sezioni unite

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Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 82 del 31 gennaio 2011, si è pronunciato sugli effetti della recente pronuncia di Cassazione a Sezioni unite, n. 19246/2010 secondo cui l'abbreviazione dei termini per costituirsi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consegue “automaticamente” dalla proposizione dell'opposizione e indipendentemente dalla scelta dell'opponente.

Secondo i giudici laziali, tale pronuncia non avrebbe effetto retroattivo nei confronti nelle cause instaurate precedentemente alla data del deposito della stessa. In particolare, l'organo giudicante ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo sollevata, da parte opposta, nell'ambito di una causa di tal genere. Nessuna colpa – si legge nel testo della decisione - poteva essere attribuita alla parte processuale in quanto la stessa, facendo affidamento su di una consolidata interpretazione giurisprudenziale, era incorsa in errore circa l'applicazione di una norma processuale.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 14 - Ingiunzioni, nuovi termini non retroattivi - Rossi

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