Perequazione pensioni 2026: come cambiano gli importi

Pubblicato il



Con il decreto interministeriale del 19 novembre 2025 sono stati definiti i valori necessari per aggiornare gli importi pensionistici sulla base dell’andamento dell’inflazione rilevata dall’ISTAT.

La definizione delle percentuali di perequazione, sia per l’anno 2025 sia per l’anno 2026, risponde all’obbligo previsto dalle normative vigenti in materia di rivalutazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali. Tale obbligo è finalizzato a garantire la tutela del potere d’acquisto delle pensioni rispetto alla variazione dei prezzi al consumo registrata nel periodo di riferimento.

Indice ISTAT dei prezzi al consumo: dati provvisori 2025

Il decreto prende in considerazione i dati provvisori forniti dall’ISTAT relativi alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi. Come chiarito all’interno del provvedimento, per determinare la variazione percentuale di perequazione è necessario valutare l’andamento dell’indice nel periodo compreso tra gennaio e dicembre dell’anno precedente all’applicazione dell’adeguamento.

Per l’anno 2025, l’ISTAT ha comunicato valori provvisori relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025, indicati nel decreto come pari rispettivamente a - 0,2%, - 0,1% e + 0,1%. Questi dati costituiscono un elemento essenziale per elaborare un valore provvisorio di perequazione, in attesa della successiva verifica dei valori definitivi. Il legislatore ha infatti previsto un sistema nel quale la rivalutazione viene calcolata inizialmente sulla base dei dati disponibili, per poi essere oggetto di conguaglio una volta che l’ISTAT avrà pubblicato i dati annuali consolidati.

Valore effettivo e valore provvisorio

Il decreto evidenzia l’esigenza di determinare due valori distinti: il valore effettivo della variazione percentuale utile per la perequazione con decorrenza 1° gennaio 2025 e il valore provvisorio applicabile dal 1° gennaio 2026. La prima determinazione riguarda il completamento dell’iter di rivalutazione relativo all’anno precedente, mentre la seconda anticipa il meccanismo di adeguamento per l’anno successivo.

La necessità di definire un valore provvisorio nasce dalla tempistica con cui l’ISTAT pubblica i dati definitivi relativi all’indice FOI. Poiché tali dati non risultano ancora disponibili al momento dell’emanazione del decreto, il MEF e il Ministero del Lavoro stabiliscono un valore di riferimento provvisorio che consente all’amministrazione previdenziale di avviare gli adeguamenti sugli importi pensionistici dal 1° gennaio 2026.

Successivamente, una volta resi noti i valori definitivi dell’indice ISTAT, si procederà al conguaglio per riallineare gli importi sulla base del dato consolidato.

Questa procedura garantisce continuità nell’applicazione della perequazione, evitando ritardi nell’aggiornamento degli importi pensionistici e assicurando al contempo la coerenza tra valore provvisorio e valore definitivo.

Percentuale di perequazione per l’anno 2025

L’articolo 1 del decreto stabilisce che la variazione percentuale da applicare per il calcolo della perequazione delle pensioni relativa all’anno 2025 è pari a + 0,8%. Tale valore costituisce l’adeguamento definitivo basato sui dati annuali dell’indice dei prezzi al consumo e completa la procedura iniziata nel corso del 2024. Questo incremento trova applicazione sui trattamenti previdenziali e assistenziali riconosciuti dalla normativa vigente, come previsto dal combinato disposto dei riferimenti legislativi richiamati nel preambolo del decreto stesso.

La percentuale di + 0,8% rappresenta quindi l’effettivo aumento stabilito per l’anno 2025, senza ulteriori necessità di conguaglio, poiché il valore è calcolato sulla base dei dati consolidati ISTAT.

Percentuale di perequazione per l’anno 2026

L’articolo 2 definisce la variazione percentuale provvisoria di perequazione da applicare ai trattamenti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il valore provvisorio indicato dal decreto è pari a + 1,4%. Tale percentuale è determinata sulla base delle stime relative alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo registrata fino ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025, in attesa della pubblicazione dei dati definitivi.

Il meccanismo previsto dal legislatore comporta che, qualora il valore definitivo dell’indice ISTAT si discosti dal valore provvisorio, l’amministrazione previdenziale dovrà procedere a un conguaglio. Il conguaglio ha lo scopo di riallineare l’importo della pensione al valore corretto, garantendo piena tutela dei diritti dei pensionati. Questo sistema di adeguamento progressivo consente agli enti previdenziali di aggiornare tempestivamente le pensioni, evitando ritardi nell’applicazione degli aumenti e assicurando comunque la precisione della rivalutazione.

Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale

L’articolo 3 stabilisce le modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale, disciplinata dalla normativa vigente sin dal 1959. Il decreto specifica che le variazioni relativas all'indennità integrativa speciale devono essere calcolate separatamente rispetto alla rivalutazione della pensione. Questa distinzione si fonda su un principio storico della normativa pensionistica italiana, secondo il quale la componente dell’indennità integrativa speciale costituisce un elemento distinto del trattamento complessivo.

Il decreto conferma pertanto che l’indennità integrativa speciale sarà rivalutata in modo autonomo rispetto alla pensione, secondo i criteri definiti dall’art. 21 della legge del 27 dicembre 1983 e dalle successive modificazioni. Tale impostazione assicura coerenza con la struttura normativa della perequazione e consente di mantenere separati i meccanismi di aggiornamento delle varie componenti del trattamento pensionistico.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito