Operazioni societarie transfrontaliere con regole nuove. L’analisi di Assonime

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Operazioni societarie transfrontaliere con regole nuove. L’analisi di Assonime

Assonime ha pubblicato la circolare n. 16/2023 con la quale viene analizzato il Decreto legislativo 19/23, che abroga e sostituisce il precedente Dlgs n.108/08, per recepire la Direttiva Ue 2121/2019 sulle operazioni di trasformazione, fusione e scissione transfrontaliere.

L’Obiettivo è quello di armonizzare le operazioni straordinarie intraeuropee, con la finalità di favorire la mobilità delle società europee.

La Direttiva Ue, infatti, introduce una regolamentazione delle diverse operazioni societarie straordinarie che realizzano riassetti organizzativi e finanziari, nei quali siano interessati più ordinamenti europei, coniugando il principio di libertà di stabilimento delle società con la protezione degli interessi dei soggetti incisi dalle operazioni.

NOTA BENE: Il decreto legislativo non è di sola attuazione della Direttiva UE, ma riguarda nello specifico le società italiane, introducendo, tra le scissioni domestiche, la c.d. scissione con scorporo.

Con la scissione con scorporo si amplia la nozione domestica di scissione, la quale comprende ora anche quelle operazioni di scissione parziale a favore di società neocostituite con attribuzione delle partecipazioni alla società scissa.

Per approfondire questo aspetto si consiglia di leggere anche: Nuove regole per trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.

La normativa sopra citata rappresenta un notevole passo in avanti rispetto alla regolamentazione previgente, al fine di sostenere i processi di riorganizzazione societaria e di mobilità societaria nel contesto europeo. Sotto questo profilo, rilevano le armonizzazioni delle forme di tutela di soci, creditori e lavoratori.  

Operazioni straordinarie transfrontaliere, tutela dei soci e creditori

Nella circolare n. 16/2023, Assonime si sofferma, in particolar modo, sulla tutela dei soci, che si fonda sul diritto di recesso e sul diritto di contestare il rapporto di cambio e il valore di liquidazione.

Nello specifico, l’Associazione osserva come, in questo senso, il legislatore si muove in un'ottica di favore verso la realizzazione di queste operazioni riconoscendo ai soci solo diritti di natura meramente patrimoniale.

La tutela dei lavoratori rispetto ai regimi di partecipazione dei lavoratori alla governance della società è volta a preservare il regime di partecipazione riconosciuto ai lavoratori delle società partecipanti, fatta salva la possibilità di realizzare in modo consensuale un regime diverso.

La tutela dei creditori, invece, si fonda sul diritto di opposizione in presenza di un concreto pregiudizio derivante dall'operazione.

ATTENZIONE: Non è stato, però, ancora compiuto il passo decisivo che è quello di dettare un corpo di regole di diritto europeo uniforme direttamente applicabili. Per le imprese, infatti, il problema maggiore è costituito dal diverso regime procedimentale che le operazioni transfrontaliere possono assumere nei vari ordinamenti.

Per questo motivo, Assonime suggerisce un ulteriore strumento di tutela rispetto agli interessi coinvolti che è costituito dall'attribuzione al notaio - in sede di rilascio del certificato preliminare con cui si attesta il regolare adempimento delle formalità preliminari per la realizzazione dell'operazione - del compito di verificare che l'operazione non sia effettuata per scopi abusivi o fraudolenti.

Si tratta - spiega la circolare Assonime -  di una forma di verifica di cui non sono del tutto chiari gli spazi operativi e per la quale vi è il rischio che il timore di un uso opportunistico delle operazioni imponga un rafforzamento dei controlli amministrativi o giudiziali che potrebbe comportare, se non correttamente intesa, un ostacolo alla libertà di stabilimento.

ATTENZIONE: La nuova disciplina ha effetto a decorrere dal 3 luglio 2023 e si applica alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali nessuna delle società partecipanti ha pubblicato il progetto a quella data. Le norme domestiche di modifica del Codice civile, tra cui quella relativa alla nuova nozione nazionale di scissione con scorporo e quella sul trasferimento della sede all'estero, si applicano invece a decorrere dall'entrata in vigore del decreto e quindi dal 22 marzo 2023.

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