Proselitismo in favore dell'Isis, ok alla custodia cautelare
Pubblicato il 30 marzo 2018
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In ordine al reato di partecipazione all'associazione con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-bis del Codice penale, possono costituire elementi da cui desumere, quantomeno in fase cautelare, gravi indizi di colpevolezza, i propositi di partire per combattere "gli infedeli", la vocazione al martirio, l'opera di indottrinamento.
Perché detto reato possa ritenersi configurato è, tuttavia, necessario che la condotta del singolo si innesti nella struttura, cioè che esista un legame, anche flessibile, ma concreto e consapevole tra la struttura e il singolo.
Adesione spontanea, ma va verificata l’esistenza di contatti con l’organizzazione
E anche se è sicuramente vero che l'Isis e, in generale, le moderne organizzazioni terroristiche di matrice islamica radicale, propongono una formula di adesione “spontanea“ delle vocazioni criminali provenienti da singoli e gruppi, è altrettanto vero che, comunque, va verificato se, alla luce delle singolarità del caso concreto e, soprattutto, delle condotte prodromiche poste in essere da chi si assume essere "partecipe", “siano individuabili in concreto contatti con associazioni criminose terroristiche internazionali e se tali contatti costituiscano espressione della concretizzazione del proposito del singolo di attuare azioni delittuose strumentali al perseguimento del programma del gruppo internazionale”.
Sono necessarie, ossia, una struttura organizzata, anche se elementare, ed una condotta materiale, diversa dalla mera adesione psicologica o ideologica al programma criminale, che presupponga la dimostrazione di un inserimento nella struttura organizzata, anche attraverso il compimento di condotte sintomatiche, mentre non occorre uno stabile inserimento nell'apparato dell'associazione, né l'attribuzione di specifiche funzioni. Per partecipare e rafforzare una siffatta associazione, in detto contesto, è sufficiente che il partecipe si metta a disposizione della "rete" al fine di attuare il disegno terroristico.
Scorretta valutazione degli indizi, esame da rifare
E’ alla luce di queste considerazioni che la Corte di cassazione – sentenza n. 14503 del 29 marzo 2018 - ha annullato una decisione con cui era stata rigettata la domanda di custodia cautelare in carcere di un uomo, in relazione al reato contestatogli di concorso in associazioni con finalità di terrorismo.
Accolto, dalla Sesta sezione penale, il ricorso avanzato dal procuratore della Repubblica, secondo il quale l'ordinanza impugnata risultava viziata perché il Tribunale della libertà aveva compiuto una scorretta valutazione degli elementi indiziari, sminuendo e interpretando in maniera riduttiva il contenuto di numerose conversazioni intercettate ed omettendo di considerare, a livello probatorio, numerose dichiarazioni assunte dall’indagato nel corso del procedimento.
L’ordinanza, in definitiva, è stata annullata, con rinvio per un nuovo esame nell’ambito del quale – è stato specificato dalla Corte – l’organo giudicante nel merito dovrà:
a. ricostruire il perimetro cognitivo entro il quale formulare la valutazione della gravità indiziaria;
b. specificare la condotta in concreto attribuita all'indagato;
c. verificare se la condotta in questione sia penalmente rilevante ed eventualmente, se sia giuridicamente qualificabile in termini di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo ovvero sia riconducibile ad altra fattispecie di reato;
d. riformulare, sulla base delle verifiche indicate, l'eventuale giudizio sulle esigenze cautelari.
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