Onorari di avvocato parametrati alla somma effettivamente corrisposta in sede di transazione

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La determinazione del valore della causa conclusasi con la transazione, ai fini della quantificazione degli onorari dell'avvocato, va compiuta avendo riguardo alla somma effettivamente corrisposta, "e non a quella originariamente richiesta, a nulla rilevando che il pagamento sia a carico del cliente o dell’avversario". Ed infatti, nella transazione nessuno può essere ritenuto vincitore nè perdente in considerazione della sussistenza di reciproche concessioni.

E' quanto spiegato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 3660 del 14 febbraio 2013, con la quale è stato respinto il ricorso presentato da un legale il quale asseriva che, in una causa di lavoro, il valore della lite doveva essere determinato facendo riferimento a quanto richiesto nella domanda giudiziale originaria e non a quanto effettivamente corrisposto in sede di successivo accordo transattivo.

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