Oneri incerti per gli immobili da affittare

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La circolare n. 19/E del 21 aprile scorso si sofferma anche sul dettato normativo dell’articolo 1, comma 36, della legge Finanziaria 2008, che prevede la integrale deducibilità dal reddito d’impresa degli interessi passivi originati da finanziamenti ipotecari su immobili destinati a locazione. Il documento di prassi non fornisce, però, sostanziali chiarimenti in proposito, rinviando ad un successivo intervento, atteso soprattutto dalle imprese immobiliari di gestione, quotate e non, per cercare di risolvere tutti i dubbi sorti fin dall’entrata in vigore della disposizione e considerando anche il fatto che nelle istruzioni di Unico 2009 non vi è alcun riferimento sull’argomento. Nel documento agenziale, l’accento viene posto nuovamente sul fatto che gli interessi passivi relativi a prestiti, contratti in qualsiasi forma, assistiti da garanzia ipotecaria su immobili destinati a locazione, sono integralmente deducibili a prescindere dai limiti del riformato articolo 96 del Tuir. La circolare ribadisce che per l’integrale deducibilità dei suddetti interessi, il mutuo ipotecario deve avere ad oggetto gli stessi immobili poi concessi in locazione e gli interessi devono riferirsi all’acquisto o alla costruzione di immobili. Anche se la norma introdotta dalla Finanziaria 2008 manca di una relazione tecnica, appare chiara nell’assegnare un regime di favore fiscale per le società immobiliari di gestione. Dunque, non sembra essere condizionata alla circostanza che il finanziamento sia finalizzato alla costruzione o all’acquisto dell’immobile, ma solo alla condizione che il prestito abbia natura ipotecaria sull’immobile effettivamente destinato alla locazione. Da ciò, la considerazione che gli interessi passivi che derivano dalla locazione finanziaria non rilevano ai fini della deducibilità forfettaria prevista dall’articolo 96 del Tuir, sfuggendo, automaticamente, a ulteriori e diversi limiti di deducibilità. Ciò è quanto accade, per esempio, nel caso degli interessi relativi a finanziamenti ipotecari per fini diversi dall’acquisto.
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